Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00489/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da un creditore che aveva chiesto l'indennizzo per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare nella quale aveva presentato domanda di ammissione al passivo per un credito da lavoro poi ammesso, a seguito di accordo transattivo, per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo in parte la domanda, calcolando la durata irragionevole dalla data della domanda di insinuazione al passivo e liquidando un indennizzo contenuto, oltre alle spese. Il ricorrente principale ha censurato: a) la motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo, sostenendo che la Corte avrebbe omesso di considerare i criteri dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 e, in particolare, la natura privilegiata del credito da lavoro e gli interessi maturati sul credito ammesso; b) l'omesso esame dei medesimi elementi ai fini della misura dell'indennizzo; c) la liquidazione delle spese professionali in misura inferiore ai minimi, con mancato riconoscimento della maggiorazione per l'uso di tecniche informatiche e collegamenti ipertestuali negli atti. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha contestato il dies a quo della durata irragionevole, sostenendo che dovesse essere considerata solo la fase successiva all'effettiva ammissione al passivo, quando il credito è riconosciuto, e non il periodo dalla domanda di insinuazione. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del controricorso/ricorso incidentale dell'Avvocatura, respingendola.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo conforme a giurisprudenza consolidata il computo della durata della procedura concorsuale dalla domanda di ammissione al passivo e non dalla sola ammissione del credito. Ha poi rigettato i tre motivi del ricorso principale: ha escluso che vi fosse motivazione apparente nella scelta del moltiplicatore annuo dell'indennizzo, ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese senza violazione dei minimi tariffari e ha negato l'automatismo della maggiorazione per collegamenti ipertestuali, per difetto di specifica allegazione e prova delle modalità tecniche richieste. Il decreto della Corte d'appello è quindi rimasto sostanzialmente confermato, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità a favore del Ministero e senza accoglimento delle doglianze del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Il ricorso incidentale è inammissibile perché la decisione impugnata si è conformata a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Norma base sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo; il richiamo serve a individuare il diritto all'indennizzo.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    Stabilisce i criteri di liquidazione dell'indennizzo e la forbice annuale; il giudice può muoversi entro i limiti previsti, con valutazione equitativa.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Disciplina l'opposizione al decreto di equa riparazione, configurata come fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in modo inconferente, poiché la capacità processuale non era in contestazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Usato come parametro per la liquidazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per dedurre omissioni o ultrapetizione nella motivazione e nella decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione del provvedimento; la Corte ribadisce il concetto di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per contestare la sufficienza della giustificazione del decreto.

  • artt. 1, 4 e 5 D.M. n. 55/2014

    Sono i parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte afferma che la liquidazione non è inferiore ai minimi applicabili.

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014

    La maggiorazione non è automatica: richiede allegazione e dimostrazione che gli atti telematici siano redatti con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per il principio di adeguatezza del compenso professionale e del decoro dell'attività forense.

  • art. 94 L. Fall.

    La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento; ciò giustifica il dies a quo del computo della durata dalla domanda di insinuazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione relativo a una procedura fallimentare, per il creditore insinuato la durata del processo va calcolata dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo, poiché da quel momento si apre il rapporto processuale e si produce l'effetto sostanziale della domanda giudiziale per l'intero corso della procedura.
  • La liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 è rimessa a valutazione equitativa del giudice, il quale può collocarsi tra il minimo e il massimo annuale previsti dalla norma; la scelta del moltiplicatore, se motivata in modo non apparente e ricompresa nella forbice legale, non è sindacabile in cassazione come mero difetto di sufficienza motivazionale.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la semplice insufficienza della motivazione.
  • In materia di spese processuali nelle opposizioni ex art. 5-ter L. n. 89/2001, l'opposizione costituisce fase a contraddittorio pieno di un procedimento unitario; la liquidazione dei compensi va effettuata sull'intera vicenda processuale secondo soccombenza, senza vincolo di separazione rigida tra fase monitoria e fase di opposizione.
  • La maggiorazione del compenso per atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione non è automatica: la parte che la richiede deve allegare e dimostrare sia la richiesta sia le concrete modalità tecniche dell'atto telematico che giustificano l'aumento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.