Cassazione Civile, Ordinanza n. 05733/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo ex art. 101 l. fall. di un credito complessivo, con collocazione privilegiata, fondando la pretesa su ipoteche iscritte su beni della società fallita a garanzia di debiti contratti verso un pool di banche da un diverso soggetto poi fallito. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo nulle le ipoteche, sia perché iscritte a garanzia di una somma complessiva riferita a più creditori senza specificazione della quota spettante a ciascuno, sia perché il titolo originario risultava indicato come mutuo/finanziamento e poi rettificato come riscadenziamento di linee di credito pregresse. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2809 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto necessaria, ai fini della validità dell'ipoteca, l'indicazione in nota della quota di credito spettante a ciascun creditore; 2) violazione degli artt. 1414, 1417 e 1418 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere qualificato come nulla la garanzia come se vi fosse simulazione assoluta, senza considerare la validità dell'accordo effettivamente concluso tra le parti; 3) omesso esame di un fatto decisivo sul medesimo profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, non per accoglimento dei motivi nel merito, ma perché ha rilevato d'ufficio un difetto originario del procedimento: la banca, quale titolare di ipoteca costituita da un terzo a garanzia di un debito verso un soggetto diverso dal fallito, non poteva utilizzare il procedimento di verifica dello stato passivo. Secondo il principio riaffermato dalla Corte, in tale ipotesi il creditore ipotecario deve intervenire nella procedura fallimentare in sede di riparto dell'attivo per chiedere di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni ipotecati, senza insinuarsi al passivo. Poiché la domanda era stata proposta con lo strumento processuale non corretto, il giudizio non poteva essere iniziato né proseguito. Nessuna statuizione sulle spese, perché il fallimento intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama il procedimento di insinuazione al passivo, ma precisa che non è esperibile dal titolare di ipoteca su beni del fallito costituita a garanzia di un debito di un terzo; in tal caso occorre intervenire al riparto.
È la norma invocata per sostenere la validità dell'ipoteca anche senza indicazione della quota di ciascun creditore; la Corte non decide nel merito della questione perché assorbe la causa per ragione processuale.
Sono richiamati nel ricorso in relazione alla dedotta simulazione relativa e alla validità del contratto effettivamente concluso; la Corte non esamina il profilo nel merito per difetto del corretto mezzo processuale.
Invocato come norma sul dovere di porre a base della decisione i fatti allegati e provati; anche questo motivo resta assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato nel quadro delle modifiche alla disciplina fallimentare, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.
Richiamato nel quadro delle modifiche alla disciplina fallimentare, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.
Massime di principio
- Il titolare di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, quando la garanzia assiste un credito verso un debitore diverso dal fallito, non può insinuarsi al passivo della procedura fallimentare; deve invece far valere il proprio diritto partecipando al riparto dell'attivo.
- La verifica dell'ammissibilità del mezzo processuale può essere rilevata d'ufficio in cassazione anche se non sia stata oggetto di specifico contraddittorio tra le parti, purché non risulti già decisa, neppure implicitamente, nei gradi di merito.
- Quando la domanda sia stata proposta con uno strumento procedurale non consentito, la cassazione può avvenire senza rinvio perché il giudizio non poteva essere né iniziato né proseguito.
- Nei giudizi di legittimità, le censure di merito sulla validità della garanzia restano assorbite se la causa viene definita per una preclusione processuale radicale sull'azione esperita.
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