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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9885/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (articolata come sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili) pronunciata dal Tribunale di Pordenone e confermata dalla Corte d'appello di Trieste. Pinardi ha contestato che la sua sola accettazione formale della carica (anche in veste di prestanome) non fosse sufficiente a imputargli il reato; ha sostenuto l'assenza di un comportamento "attivo" di sottrazione/distruzione, la mancanza di disponibilità delle scritture contabili e l'insufficienza della prova del dolo specifico; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Rosante ha dedotto che la qualifica di "amministratore di fatto" non poteva essere ritenuta e che il dovere di corretta conservazione delle scritture ricorre solo per l'amministratore di diritto; ha inoltre affermato di aver comunque messo a disposizione quanto in suo possesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Rosante e ha rigettato il ricorso di Pinardi. Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto correttamente applicati i principi giurisprudenziali secondo cui l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale anche con una condotta di "non facere", purché sia dimostrato il dolo specifico o la consapevolezza derivante dalla posizione di garanzia. Le sentenze di merito, lette congiuntamente nella c.d. "doppia conforme", hanno fornito motivazione convincente e indizi (tra cui la disponibilità e successiva consegna parziale di scritture da parte di Pinardi, il concerto con il "dominus" Rosante, fatturazioni non ricostruibili e dichiarazioni non veritiere) che dimostrano la consapevolezza e la veste di garanzia degli imputati. Il diniego delle attenuanti generiche a Pinardi è stato ritenuto adeguatamente motivato. Conseguenze: rigetto del ricorso di Pinardi e inammissibilità di quello di Rosante; condanna di entrambi al pagamento delle spese; condanna di Rosante al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 co.1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme). La Corte ha ritenuto che le censure non dimostravano manifesta illogicità o violazione di legge nelle decisioni di merito.

  • art. 216, comma 1, lett. b) Legge fallimentare (L. Fall.)

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta o sottrazione delle scritture contabili). La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie anche in presenza di un "non facere" dell'amministratore, se sussistono gli indici del dolo specifico o dell'omessa vigilanza consapevole.

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    Principio della posizione di garanzia. La Corte ha richiamato che chi assume la posizione di garanzia (anche in qualità di amministratore di fatto) può essere ritenuto responsabile per omissioni che impediscono la ricostruzione patrimoniale.

  • artt. 2475 e 2476 cod. civ.

    Prevedono i doveri di amministrazione e responsabilità dell'amministratore nelle società a responsabilità limitata; la Corte li ha richiamati per spiegare l'origine degli obblighi di vigilanza e tenuta della contabilità.

  • art. 2392 cod. civ.

    Norma sulle responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri di vigilanza e corretto esercizio della carica; citata per illustrare la posizione di garanzia e i relativi obblighi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e possibilità di applicare sanzioni per ricorsi infondati. La Corte lo ha applicato condannando i ricorrenti alle spese e Rosante al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'amministratore di fatto è assoggettato, se emergono gli elementi oggettivi e soggettivi, alla stessa posizione di garanzia dell'amministratore formale e può essere penalmente responsabile per l'omessa tenuta o occultamento delle scritture contabili.
  • La bancarotta documentale può essere integrata anche da un "non facere" (omessa tenuta) e non solo da atti materiali di sottrazione, ma occorre dimostrare la consapevolezza/volontà (dolo) o indici di fraudolenza significativi che rendano chiara la strumentalità delle omissioni verso il pregiudizio dei creditori.
  • La semplice accettazione formale della carica non esclude automaticamente responsabilità se è provato che il soggetto ha assunto in concreto la posizione di garanzia, ha avuto disponibilità di scritture o ha partecipato a un concerto gestionale che ha ostacolato la ricostruzione degli affari societari.
  • In sede di Cassazione non si procede a una rinnovata valutazione del merito e della prova se la motivazione delle decisioni di merito non è manifestamente illogica: le censure che chiedono una diversa lettura delle prove sono, di regola, infondate.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi: il giudice non è tenuto a esaminare esaustivamente ogni elemento favorevole invocato dalla difesa.

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