Cassazione Penale, Sentenza n. 5837/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna (detenzione illecita di cocaina) contestando: 1) l'identificazione basata sul riconoscimento vocale e sui confronti con altre intercettazioni; 2) la valenza probatoria delle intercettazioni (cd. "droga parlata") in assenza di sequestri o riscontri materiali e la possibilità che si tratti di "consumo di gruppo" o di uso personale; 3) la mancata applicazione della riduzione per il tentativo (art. 56 c.p.) ove prevista in imputazione; 4) l'utilizzo di impianti esterni per le intercettazioni e la presunta inidoneità degli impianti della Procura (art. 268 c.p.p.); 5) la non configurabilità dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 6) la configurabilità dell'aggravante del numero di persone (art. 73, comma 6) e il difetto di motivazione nel bilanciamento tra aggravante e attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: - molte censure sono state ritenute manifestamente infondate perché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato l'identificazione (riconoscimento vocale supportato da contenuti delle conversazioni e raffronto con utenze intestate) e la destinazione allo spaccio (termini e modalità emersi dalle intercettazioni: taglio, pesatura, bilancino, dosi, grammi, ecc.); - la mancata prova materiale (sequestro) non esclude la validità probatoria delle intercettazioni e delle dichiarazioni autoincriminanti; - la scelta di impianti esterni per le intercettazioni era adeguatamente motivata nel provvedimento autorizzativo e la censura sulla presunta idoneità degli impianti della Procura era un sindacato di merito non ammissibile in Cassazione; - questioni non specificamente dedotte in appello (es. aggravante del numero delle persone) non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione e sono state dichiarate inammissibili; - il ricorso relativo alla applicazione dell'art. 56 c.p. è infondato perché la sentenza di merito ha condannato solo per la detenzione e non per il tentativo di vendita, per cui non sussisteva effetto sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, le decisioni di merito sono state confermate e i ricorsi respinti/inammissibili.
Norme richiamate
Citato in relazione alle censure sulla pluralità di reati e concorso; la Corte richiama l'ordinaria lettura ma non ha ravvisato profili di vizio applicativo
Riferimento alla prova testimoniale e alla necessità di eventuali corroborazioni; la Corte ricorda che le dichiarazioni captate in intercettazione hanno valenza probatoria e non richiedono sempre ulteriori elementi di riscontro
Richiamato dalla difesa per sostenere l'assenza dell'oggetto del reato; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché il contenuto delle intercettazioni dimostrava la destinazione allo spaccio
Norma procedurale richiamata nelle censure di vizio di motivazione; la Corte ha trovato la motivazione dei giudici di merito adeguata
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Comma 5 (ipotesi di lieve entità): la Corte ha ritenuto che, alla luce di quantità e modalità (taglio, confezionamento), non ricorresse l'ipotesi lieve. Comma 6 (circostanza aggravante per numero di persone): la Corte ha confermato l'applicazione purché la questione sia stata tempestivamente dedotta in appello; censura introdotta in Cassazione è stata inammissibile
Richiamato dai ricorrenti per la riduzione prevista per il tentativo; la Corte ha rilevato che non vi è stata condanna per il tentativo di vendita, quindi la questione era infondata
Norma che autorizza intercettazioni ambientali con impianti esterni per ragioni di urgenza/inidoneità degli impianti della Procura; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento autorizzativo e non ammissibile in Cassazione un sindacato di merito sulle conclusioni tecniche
Richiamata in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che i presupposti per l'uso degli impianti esterni fossero motivati correttamente
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla necessità di ulteriori riscontri per certe tipologie di dichiarazioni; la Corte ha ribadito che le dichiarazioni autoincriminanti intercettate hanno valenza probatoria senza sempre richiedere corroborazione
Norma sulle sanzioni amministrative per uso personale/consumo di gruppo; richiamata per distinguere il consumo di gruppo (illecito amministrativo) dalla fattispecie penale quando manchi prova della destinazione a terzi
Norma sul bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente e non sindacabile in Cassazione
Richiamato in relazione agli effetti della dichiarazione di inammissibilità; la Corte applica le regole sui rimborsi/spese e sulla valutazione dell'assenza di colpa nell'origine dell'inammissibilità
Massime di principio
- Le intercettazioni ambientali e telefoniche, quando autorizzate regolarmente, possono costituire prova piena: le dichiarazioni autoincriminanti captate hanno valenza probatoria anche senza sequestro materiale, purché il giudice motivi in modo congruo il collegamento tra contenuto e ricostruzione del reato
- Il riconoscimento della voce da parte di operatori di polizia giudiziaria è utilizzabile come elemento identificativo insieme ad altri riscontri (contenuti delle conversazioni, intestazioni/rapporti delle utenze): chi contesta deve allegare elementi oggettivi contrari per impugnare efficacemente l'identificazione
- La mancanza di sequestro o di analisi chimiche non impedisce automaticamente la condanna per detenzione a fini di spaccio se emergono dagli atti modalità e termini inequivoci (taglio, pesatura, confezionamento, riferimenti quantitativi) che indicano destinazione allo spaccio
- Le critiche tecniche sull'idoneità degli impianti usati per intercettazioni costituiscono in genere sindacato di merito: se il provvedimento autorizzativo motiva l'urgenza e l'inidoneità degli impianti della Procura, la contestazione necessita di specifici e nuovi elementi per essere rilevante in sede di legittimità
- La qualificazione come "consumo di gruppo" è possibile ma richiede prove precise (identità dei mandanti e coacquisto per uso personale); una generica ipotesi difensiva non è sufficiente a travolgere la valutazione di detenzione a fini di spaccio
- Questioni non sollevate specificamente in appello (es. certe aggravanti) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione: occorre tempestiva devoluzione del motivo ai giudici d'appello per consentire la pronuncia e il relativo controllo in sede di legittimità
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è svolgimento discrezionale del giudice di merito: basta una motivazione che dimostri di aver considerato gli elementi rilevanti e la loro prevalenza o equivalenza
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