Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25825/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda alcuni beni espropriati per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato nel quartiere Portuense-Trullo Nord. Gli originari proprietari avevano chiesto, in primo grado, la declaratoria di decadenza/inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni, sostenendo che l’amministrazione non aveva mai iniziato né completato l’opera e non aveva mai preso effettivo possesso delle aree. Il Tribunale aveva riconosciuto la retrocessione e determinato il prezzo dovuto. In appello, però, la Corte territoriale aveva ritenuto prescritto il diritto alla retrocessione e aveva respinto la domanda risarcitoria del Comune/poi Roma Capitale. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: (1) violazione del giudicato interno, perché la sentenza non definitiva di primo grado sulla inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità non era stata impugnata; (2) violazione delle norme espropriative, sostenendo che il termine di prescrizione del diritto alla retrocessione non era decorso o non era neppure iniziato, perché i lavori non erano iniziati e la presa di possesso era viziata; (3) ulteriori violazioni in tema di valore probatorio e validità del verbale di immissione in possesso, con conseguente inutilizzabilità dello stesso. Roma Capitale ha proposto ricorso incidentale contro il rigetto della domanda riconvenzionale di rilascio dei fondi e di risarcimento danni, deducendo che il giudice di appello aveva errato nel negare il rilascio e nel considerare rilevabile d’ufficio l’eccezione ex art. 1227, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei proprietari aventi causa, ritenendo infondati i motivi relativi al giudicato, alla decorrenza della prescrizione del diritto di retrocessione e alla valenza del verbale di immissione in possesso, perché il dies a quo per l’esercizio della retrocessione andava comunque collocato alla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, comunque spirato ben prima dell’azione introduttiva. Ha invece accolto il ricorso incidentale di Roma Capitale limitatamente alla censura sulla domanda di risarcimento danni, osservando che l’eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. integra eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice; per questo ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale è quindi stato respinto, mentre il ricorso incidentale è stato accolto con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il giudicato interno sulla sentenza non definitiva di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso mancato rispetto del giudicato interno e del thema decidendum.

  • art. 331 c.p.c.

    invocato dalla Corte per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un coerede/litisconsorte necessario.

  • art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    la scadenza dei termini per iniziare e compiere i lavori rende inefficace la dichiarazione di pubblica utilità; ai fini della retrocessione il termine rilevante decorre comunque dal termine entro il quale i lavori dovevano essere ultimati.

  • art. 63 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    il diritto alla retrocessione sorge quando l’opera pubblica non sia stata eseguita entro i termini; esso presuppone un valido decreto di esproprio e si prescrive se non esercitato nel termine decennale.

  • art. 60 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato quale criterio di determinazione del prezzo della retrocessione.

  • art. 2719 c.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare efficacia probatoria del verbale di immissione in possesso.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare l’utilizzo del verbale e la valutazione delle prove.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo per sostenere la propria posizione processuale in relazione alla domanda espropriativa e al verbale.

  • art. 71 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo in tema di procedura espropriativa e verbale di immissione in possesso.

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo per sostenere la nullità/invalidità degli atti amministrativi espropriativi o del verbale.

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo per sostenere l’invalidità del verbale e degli atti amministrativi.

  • art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    richiamato dai ricorrenti per la disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

  • art. 24 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato da Roma Capitale a sostegno della domanda di rilascio dei beni espropriati.

  • art. 21-ter L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato da Roma Capitale per sostenere la possibilità di esecuzione coattiva degli obblighi nei confronti dei privati e la legittimità della domanda di rilascio.

  • art. 21-quater, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato da Roma Capitale per affermare l’immediata esecutività dei provvedimenti amministrativi efficaci.

  • art. 1227 c.c.

    la Corte afferma che l’eccezione di aggravamento del danno ex comma 2 è eccezione in senso stretto e non è rilevabile d’ufficio; diversa è la riduzione per concorso causale ex comma 1.

  • art. 823 c.c.

    richiamato per affermare che la P.A. può tutelare i beni con mezzi amministrativi e con i mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato per distinguere il titolo esecutivo giudiziale dal provvedimento amministrativo espropriativo.

Massime di principio

  • Nel sistema della retrocessione dei beni espropriati, il diritto potestativo del precedente proprietario presuppone un valido e persistente decreto di esproprio; la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità non implica, da sola, il riacquisto automatico della proprietà.
  • Ai fini della prescrizione del diritto alla retrocessione, il termine decorre dalla scadenza del termine entro il quale i lavori dovevano essere ultimati; non è consentito posticipare tale dies a quo facendo dipendere la decorrenza dalla sola immissione in possesso materiale, ove il decreto di esproprio sia già stato emesso.
  • L’eventuale contestazione sulla ritualità del verbale di immissione in possesso è irrilevante quando, comunque, il termine di esercizio della retrocessione risulti già spirato sulla base del termine per il compimento dei lavori.
  • L’eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. integra eccezione in senso stretto: il giudice non può rilevarla d’ufficio, ma deve attendere la specifica allegazione della parte interessata.
  • La pubblica amministrazione, in presenza di un provvedimento espropriativo efficace, può agire anche in sede civile per ottenere il rilascio del bene, senza che ciò comporti indebita duplicazione di titoli rispetto al decreto di esproprio.

Come è indicizzato

MateriePossessoGiurisdizioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaDecadenzaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.