Cassazione Civile, Ordinanza n. 15296/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti aventi decorrenza dal gennaio 1994, relativi alla promozione in esclusiva della vendita di macchinari della società preponente, uno per il territorio italiano e uno per alcuni Paesi europei. La società agente sosteneva che il preponente avesse violato l’obbligo di comunicare tutti gli ordini ricevuti nelle zone coperte dall’esclusiva, con conseguente diritto alle provvigioni maturate e non corrisposte e al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che i rapporti non fossero contratti di agenzia. In appello, la decisione veniva riformata e la preponente condannata al pagamento di una somma a titolo di provvigioni, sulla base della qualificazione dei rapporti come agenzia e dell’espletamento di istruttoria, inclusa un’ordinanza di esibizione e una consulenza tecnica. In cassazione la società preponente deduceva, con due motivi formalmente uniti, violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d’appello avrebbe svolto attività istruttoria esplorativa per colmare carenze allegatorie della controparte, poiché nell’atto introduttivo non sarebbe stata allegata in modo specifico la violazione del patto di esclusiva. Con il ricorso incidentale, la società agente lamentava invece che la corte territoriale non avesse tratto argomenti di prova dalla mancata piena ottemperanza dell’ordine di esibizione e avesse omesso di pronunciare, o comunque di motivare adeguatamente, sulla domanda relativa alle provvigioni anteriori al 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché formulato in modo generico e non autosufficiente: non indicava puntualmente quali affermazioni della sentenza impugnata integrassero la violazione di legge, si risolveva in una critica alla valutazione del merito e non riportava il contenuto essenziale degli atti su cui fondava la censura. In particolare, la doglianza ex art. 2697 c.c. è stata ritenuta indeterminata anche perché non confrontata con il regime di tutela dell’agente previsto dall’art. 1749 c.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., poiché proposto oltre il termine di impugnazione ed essendo venuto meno l’atto principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come parametro del divieto di pronuncia oltre i limiti della domanda; la Corte non entra nel merito della violazione perché il motivo è ritenuto generico e inammissibile
richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti delle deduzioni e delle prove in appello; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato come regola sull’onere della prova; la Corte osserva che la doglianza è indeterminata e non confrontata con il regime probatorio proprio del rapporto di agenzia
menzionato in relazione all’ordine di esibizione disposto in appello
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare con specificità le norme violate e il contenuto della violazione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone la trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità
l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo
richiamato come norma che disciplina specifici obblighi del preponente nei confronti dell’agente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole, se dovuto
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Dir. 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE
richiamata come quadro eurounitario di tutela dell’agente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata; non è sufficiente una censura apodittica o una mera critica alla ricostruzione del fatto.
- Chi denuncia la violazione di legge deve indicare la norma, esplicarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la concreta affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito né sollecitare una rivalutazione autonoma delle risultanze istruttorie.
- L’esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione presuppone l’ammissibilità del motivo e richiede la trascrizione essenziale degli atti o documenti rilevanti, nei limiti di sinteticità e chiarezza richiesti dal giudizio di legittimità.
- Le censure sull’onere della prova devono confrontarsi con la disciplina sostanziale del rapporto dedotto in giudizio e con le eventuali norme speciali che regolano gli obblighi informativi delle parti.
- L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
- In tema di spese processuali e contributo unificato, la parte soccombente può essere gravata dell’ulteriore importo previsto dalla disciplina sul contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.
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