Cassazione Penale, Ordinanza n. 15302/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che lo aveva ritenuto responsabile della detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che i circa tre grammi di sostanza sequestrata fossero compatibili con l'uso personale e che mancassero elementi tipici dello spaccio; 2) violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e dell'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando l'assenza di analisi chimica/tossicologica e l'insufficienza del solo narcotest per accertare principio attivo e offensività concreta; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, per il diniego della particolare tenuità del fatto, ritenuto fondato su circostanze non emergenti dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: il primo perché volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, già logicamente valorizzato dai giudici di merito (suddivisione della sostanza in tre involucri, occultamento nel veicolo, contesto notturno in zona di spaccio, presenza di altro soggetto e tentativo di fuga); il secondo perché, in materia di stupefacenti, l'accertamento tecnico sulla quantità di principio attivo non è sempre indispensabile, potendo essere sufficiente il narcotest se sorretto da elementi univoci sulla natura e sull'entità della sostanza; il terzo perché la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è tipicamente di merito e, nel caso concreto, era stata congruamente motivata in relazione alle modalità del fatto e alla pericolosità sociale desunta dal contesto. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice ritenuta integrata sulla base di elementi indiziari convergenti che dimostrano la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; non è imprescindibile un accertamento tecnico sul principio attivo se il quadro probatorio consente di individuare la natura della sostanza e la destinazione illecita.
Richiamato dalla difesa per sostenere la destinazione a uso personale, ma ritenuto non pertinente alla luce degli elementi che deponevano per la finalità di spaccio.
Invocato per contestare l'affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto che la prova fosse sufficiente sulla base del complesso degli indizi valorizzati dai giudici di merito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione delle modalità della condotta, del contesto e della ritenuta significativa pericolosità sociale; la relativa valutazione è di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.
Non citato
Non citato
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso personale può essere esclusa sulla base di un insieme di elementi obiettivi valutati unitariamente, quali il confezionamento in dosi, le modalità di occultamento, il contesto spazio-temporale e il comportamento dell'agente.
- Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di stupefacenti, l'accertamento tecnico sul principio attivo non è sempre indispensabile: il narcotest può essere sufficiente se accompagnato da ulteriori elementi univoci sulla natura della sostanza e sulla sua entità offensiva.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è una valutazione di merito che in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente una mera diversa lettura delle circostanze di fatto.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, è destinato all'inammissibilità.
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