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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22432/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (spedizioniere)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica in materia di IVA all’importazione emesso dalla dogana a seguito di revisione dell’accertamento doganale. L’amministrazione riteneva che, in relazione a importazioni di telefoni cellulari provenienti da Hong Kong, effettuate con dichiarazione di intento, lo spedizioniere doganale che aveva presentato la dichiarazione dovesse rispondere in solido con l’importatore del pagamento dell’IVA non versata e della sanzione. La CTR aveva invece escluso la responsabilità solidale dello spedizioniere, ritenendo che l’IVA all’importazione non fosse un diritto di confine e che la disciplina sulla dichiarazione di intento imponesse obblighi solo a cessionari, committenti e importatori. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 34 d.P.R. n. 43/1973 e 201, comma 3, Reg. CEE n. 2913/1992, sostenendo che la responsabilità del rappresentante indiretto discendesse dalla nascita contestuale dell’obbligazione al momento dell’importazione; 2) violazione dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 746/1983, assumendo che la CTR avesse impropriamente assimilato l’importazione alla cessione effettuata verso esportatore abituale. La resistente ha resistito con controricorso, mentre l’importatore è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dato continuità all’orientamento, ormai conformato alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui l’IVA all’importazione non rientra nell’obbligazione doganale in senso stretto e non può gravare sul rappresentante indiretto in mancanza di una disposizione nazionale chiara e inequivoca che ne preveda la responsabilità solidale. La Corte ha ritenuto non applicabili le norme invocate dall’Agenzia: gli artt. 34 e 38 TULD, perché riferiti all’obbligazione doganale; l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 374/1990 e gli artt. 1 e 70, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, perché disciplinano modalità di riscossione e non soggetti obbligati; l’art. 2, comma 1, d.l. n. 746/1983, perché concernente la dichiarazione d’intento nelle cessioni a esportatore abituale e non il rappresentante indiretto dell’importatore. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state compensate integralmente per il recente mutamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. n. 43/1973

    non disciplina una responsabilità solidale del rappresentante indiretto per l’IVA all’importazione, perché la relativa imposta non rientra nell’obbligazione doganale in senso stretto

  • art. 201, comma 3, Reg. CEE n. 2913/1992

    la precedente lettura estensiva che vi collegava la responsabilità del rappresentante indiretto per l’IVA all’importazione è stata superata alla luce della giurisprudenza UE

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 746/1983

    si applica alla dichiarazione d’intento nelle cessioni a esportatore abituale e non alla fattispecie dell’importazione con rappresentanza indiretta

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 374/1990

    regola le modalità di riscossione, ma non individua i soggetti responsabili del pagamento dell’IVA all’importazione

  • art. 1 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato solo quale norma che disciplina l’IVA e le modalità del prelievo, non quale fonte di responsabilità solidale del rappresentante indiretto

  • art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    attiene alle modalità di riscossione dell’IVA all’importazione e non alla soggettività passiva del rappresentante indiretto

  • art. 77, § 3, CDU

    la responsabilità del dichiarante riguarda soltanto l’obbligazione doganale e non l’IVA all’importazione

  • art. 5, punto 18, CDU

    definisce l’obbligazione doganale come obbligo relativo ai dazi all’importazione o all’esportazione

  • art. 5, punto 20, CDU

    i dazi all’importazione sono cosa distinta dall’IVA all’importazione, che quindi non vi rientra

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    richiamato nel verbale e nell’atto presupposto quale base della sanzione contestata

Massime di principio

  • In materia di IVA all’importazione, la responsabilità del rappresentante indiretto non può essere affermata in via interpretativa se manca una disposizione nazionale chiara, precisa e inequivoca che ne preveda la solidarietà.
  • Le norme doganali che disciplinano l’obbligazione doganale non possono essere automaticamente estese all’IVA all’importazione, quando quest’ultima non sia ricompresa nella nozione unionale di dazio o obbligazione doganale.
  • Le disposizioni che regolano le modalità di riscossione di un tributo non sono di per sé sufficienti a fondare la soggettività passiva o la responsabilità solidale di un terzo.
  • La disciplina della dichiarazione d’intento nelle cessioni a esportatore abituale non è applicabile, per analogia, alla diversa ipotesi dell’importazione gestita da rappresentante indiretto.
  • In presenza di un recente mutamento della giurisprudenza di legittimità determinato dall’adeguamento alla Corte di giustizia UE, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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