Cassazione Civile, Ordinanza n. 22432/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (spedizioniere)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica in materia di IVA all’importazione emesso dalla dogana a seguito di revisione dell’accertamento doganale. L’amministrazione riteneva che, in relazione a importazioni di telefoni cellulari provenienti da Hong Kong, effettuate con dichiarazione di intento, lo spedizioniere doganale che aveva presentato la dichiarazione dovesse rispondere in solido con l’importatore del pagamento dell’IVA non versata e della sanzione. La CTR aveva invece escluso la responsabilità solidale dello spedizioniere, ritenendo che l’IVA all’importazione non fosse un diritto di confine e che la disciplina sulla dichiarazione di intento imponesse obblighi solo a cessionari, committenti e importatori. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 34 d.P.R. n. 43/1973 e 201, comma 3, Reg. CEE n. 2913/1992, sostenendo che la responsabilità del rappresentante indiretto discendesse dalla nascita contestuale dell’obbligazione al momento dell’importazione; 2) violazione dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 746/1983, assumendo che la CTR avesse impropriamente assimilato l’importazione alla cessione effettuata verso esportatore abituale. La resistente ha resistito con controricorso, mentre l’importatore è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dato continuità all’orientamento, ormai conformato alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui l’IVA all’importazione non rientra nell’obbligazione doganale in senso stretto e non può gravare sul rappresentante indiretto in mancanza di una disposizione nazionale chiara e inequivoca che ne preveda la responsabilità solidale. La Corte ha ritenuto non applicabili le norme invocate dall’Agenzia: gli artt. 34 e 38 TULD, perché riferiti all’obbligazione doganale; l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 374/1990 e gli artt. 1 e 70, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, perché disciplinano modalità di riscossione e non soggetti obbligati; l’art. 2, comma 1, d.l. n. 746/1983, perché concernente la dichiarazione d’intento nelle cessioni a esportatore abituale e non il rappresentante indiretto dell’importatore. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state compensate integralmente per il recente mutamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
non disciplina una responsabilità solidale del rappresentante indiretto per l’IVA all’importazione, perché la relativa imposta non rientra nell’obbligazione doganale in senso stretto
art. 201, comma 3, Reg. CEE n. 2913/1992
la precedente lettura estensiva che vi collegava la responsabilità del rappresentante indiretto per l’IVA all’importazione è stata superata alla luce della giurisprudenza UE
art. 2, comma 1, d.l. n. 746/1983
si applica alla dichiarazione d’intento nelle cessioni a esportatore abituale e non alla fattispecie dell’importazione con rappresentanza indiretta
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 374/1990
regola le modalità di riscossione, ma non individua i soggetti responsabili del pagamento dell’IVA all’importazione
richiamato solo quale norma che disciplina l’IVA e le modalità del prelievo, non quale fonte di responsabilità solidale del rappresentante indiretto
art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
attiene alle modalità di riscossione dell’IVA all’importazione e non alla soggettività passiva del rappresentante indiretto
art. 77, § 3, CDU
la responsabilità del dichiarante riguarda soltanto l’obbligazione doganale e non l’IVA all’importazione
art. 5, punto 18, CDU
definisce l’obbligazione doganale come obbligo relativo ai dazi all’importazione o all’esportazione
art. 5, punto 20, CDU
i dazi all’importazione sono cosa distinta dall’IVA all’importazione, che quindi non vi rientra
richiamato nel verbale e nell’atto presupposto quale base della sanzione contestata
Massime di principio
- In materia di IVA all’importazione, la responsabilità del rappresentante indiretto non può essere affermata in via interpretativa se manca una disposizione nazionale chiara, precisa e inequivoca che ne preveda la solidarietà.
- Le norme doganali che disciplinano l’obbligazione doganale non possono essere automaticamente estese all’IVA all’importazione, quando quest’ultima non sia ricompresa nella nozione unionale di dazio o obbligazione doganale.
- Le disposizioni che regolano le modalità di riscossione di un tributo non sono di per sé sufficienti a fondare la soggettività passiva o la responsabilità solidale di un terzo.
- La disciplina della dichiarazione d’intento nelle cessioni a esportatore abituale non è applicabile, per analogia, alla diversa ipotesi dell’importazione gestita da rappresentante indiretto.
- In presenza di un recente mutamento della giurisprudenza di legittimità determinato dall’adeguamento alla Corte di giustizia UE, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →