Sentenza del 01/03/2019 n. 6080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato il recupero a tassazione, per l’anno d’imposta 2003, di diversi componenti negativi ritenuti non deducibili ai fini Irpeg. Le contestazioni riguardavano: interessi passivi bancari sostenuti nonostante la disponibilità di liquidità; canoni di locazione pagati a una società derivante da una scissione; perdite su crediti verso E. s.r.l.; spese pubblicitarie e di ristrutturazione dei locali. La contribuente ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo l’inerenza, l’economicità e la documentazione dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo e il quinto motivo sono stati ritenuti infondati: la deduzione degli interessi è stata esclusa perché l’operazione appariva antieconomica e non adeguatamente giustificata, mentre la perdita su crediti non era stata collegata all’anno in cui era divenuta certa l’irrecuperabilità. Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità, mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e improprio utilizzo del vizio di violazione di legge per contestare valutazioni di merito o motivazionali. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, vigente ratione temporis
La norma disciplinava la deducibilità degli interessi passivi, ma la Corte ha chiarito che la decisione non si fondava su un limite quantitativo alla deduzione, bensì sull’antieconomicità dell’operazione e sulla mancata giustificazione del ricorso al credito in presenza di rilevanti disponibilità liquide.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37-bis
La disposizione è stata richiamata in relazione alla possibile natura elusiva delle operazioni e alla valutazione dell’antieconomicità della condotta imprenditoriale. Il contribuente deve fornire spiegazioni economiche concrete e documentate quando un’operazione appare priva di razionalità aziendale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l’accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, l’antieconomicità è stata considerata un elemento idoneo a giustificare il recupero, in assenza di adeguate spiegazioni da parte della società.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, ora art. 101
“l’anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto”
La perdita su crediti è deducibile nell’esercizio in cui risultano elementi certi e precisi dell’irrecuperabilità, oppure quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale nei termini fiscalmente rilevanti. Non è sufficiente dimostrare genericamente l’esistenza di difficoltà finanziarie o di iniziative giudiziali.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge è distinta dal vizio di motivazione. Se si contesta la mancata valutazione di fatti o documenti, occorre dedurre specificamente il vizio motivazionale, indicando gli elementi decisivi, riproducendo o localizzando gli atti rilevanti e spiegandone la decisività.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo non dipende soltanto dalla sua contabilizzazione o dalla presenza di una fattura: il contribuente deve dimostrarne inerenza, effettività, congruità ed economicità, soprattutto quando l’operazione appare anomala.
- Il ricorso al finanziamento in presenza di liquidità aziendale può essere contestato dall’Amministrazione finanziaria come antieconomico, salvo che l’impresa dimostri con documenti e dati concreti le ragioni commerciali, finanziarie o operative della scelta.
- Per dedurre una perdita su crediti occorre provare l’esercizio in cui è maturata la certezza dell’irrecuperabilità; la semplice esistenza di un’insolvenza, di una richiesta di fallimento o di difficoltà di pagamento può non essere sufficiente se non consente di individuare con certezza il periodo di competenza.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche: occorre indicare esattamente la parte della sentenza contestata, gli atti e i documenti rilevanti e la loro decisività. Non è sufficiente richiamare genericamente prove già prodotte nei gradi di merito.
- La contestazione della valutazione dei fatti da parte del giudice di merito non può essere presentata come semplice violazione di legge; deve rispettare i rigorosi requisiti previsti per il vizio di motivazione.
- Quando si invoca l’elusività di un’operazione societaria, è necessario individuare il vantaggio fiscale e spiegare perché l’operazione sia priva di valide ragioni economiche, mentre il contribuente deve documentare le ragioni extrafiscali e la concreta funzionalità aziendale.
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