Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati in materia di stupefacenti e ha rideterminato la pena complessiva in anni diciassette, un mese e dieci giorni. Il ricorrente deduce: (1) mancata considerazione di un provvedimento favorevole prodotto successivamente, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento rispetto a un coimputato (prima doglianza); (2) violazioni degli artt. 81 c.p., 597 e 671 c.p.p. e difetto di motivazione sulla determinazione degli aumenti di pena derivanti dal riconoscimento della continuazione, lamentando che il giudice non abbia calcolato gli aumenti per singolo reato e non abbia motivato adeguatamente la quantificazione (seconda doglianza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per eccessiva genericità: il ricorrente non ha indicato concretamente la consistenza della disparità né dimostrato la sovrapponibilità delle posizioni con il coimputato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione in relazione all'aumento di pena di tre anni per il reato relativo alla sentenza del 30/09/2016, riconducendola alla gravità del reato; la mancata esplicita precisazione sugli aumenti relativi agli altri reati è stata spiegata con la conferma implicita delle valutazioni già operate in fase di cognizione, non essendovi variazioni. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma utilizzata per chiedere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ha valutato che il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente la disciplina della continuazione con motivazione adeguata per l'aumento riferito al reato principale
Richiamato implicitamente con riferimento ai parametri di determinazione della pena (criteri di quantificazione e comparazione tra posizioni): la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la sovrapponibilità dei profili rilevanti con il coimputato ai fini dell'applicazione uniforme della norma
Rilevante rispetto al cumulo delle pene e alla determinazione dell'aumento per la continuazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione circa l'applicazione dei criteri di cumulazione non avesse sufficiente specificità
Norma processuale citata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi in quanto la motivazione data dal giudice dell'esecuzione è risultata sufficiente per il segmento di pena contestato e le valutazioni pregresse sono state implicitamente confermate per gli altri reati
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento alla sanzione di base per il reato più grave in materia di stupefacenti; il ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe dovuto partire da tale pena per il calcolo, ma la Corte ha ritenuto che la determinazione operata sia stata congruamente motivata
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dopo il rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le doglianze in Cassazione devono indicare con precisione la concreta disparità o il nesso di sovrapponibilità tra posizioni: l'assenza di elementi comparativi specifici rende il motivo inammissibile per genericità
- Il giudice dell'esecuzione può confermare implicitamente valutazioni motivate già espresse in fase di cognizione per reati satelliti, senza ripetere integralmente la motivazione, se non vi sono variazioni nella quantificazione della pena
- La determinazione dell'aumento per il reato principale richiede motivazione espressa sulla gravità: quando questa è fornita, la Corte di legittimità ritiene sufficiente la sede esecutiva avendo riguardo ai criteri di quantificazione
- Se si contesta il metodo di calcolo (es. calcolo per singolo reato vs. calcolo unitario), il ricorrente deve dimostrare concretamente in che modo il diverso metodo avrebbe inciso in modo determinante sulla pena complessiva
- In sede esecutiva il principio di continuità e i relativi aumenti devono essere valutati con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; tuttavia, per contestare la discrezionalità del giudice è necessario fornire elementi concreti che dimostrino irragionevolezza o disparità non giustificata
- In caso di rigetto del ricorso, trova applicazione l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9867/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9911/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9951/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9952/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9954/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9955/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →