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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15767/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (eseguita in qualità di amministratore della Cattivelli Costruzioni s.r.l.), con censure dirette alla carenza di motivazione della Corte territoriale, alla mancata considerazione dei rapporti intra-gruppo, dei pagamenti effettuati dall'imputato dopo il fallimento (anche ai fini dell'attenuante del risarcimento), del rigetto di richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p., dell'assenza del nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto e dell'elemento psicologico (dolo), nonché della congruità della pena e del calcolo di quest'ultima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse complessivamente idonea a respingere le censure dell'appellante, considerando provate (in base agli indici di fraudolenza e alla documentazione) le distrazioni contestate nei capi A e C e legittima la ponderazione dei fattori ai fini della quantificazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di ammissibilità del ricorso; la Corte osserva che il ricorso è stato proposto nei limiti previsti e ne valuta l'ammissibilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla riduzione di pena applicata dalla Corte d'appello; la Corte ha interpretato che il giudice di primo grado intendeva applicare tale riduzione e la Corte d'appello ha adeguato la motivazione alla pena concretamente inflitta.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Richiesto dal ricorrente come attenuante per il risarcimento prima del giudizio; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi documentali che provassero il risarcimento anteriore al processo, escludendo l'attenuante.

  • art. 2634 cod. civ.

    Utilizzato come termine di paragone in tema di operazioni infragruppo: la Corte richiama l'esigenza di dimostrare vantaggi compensativi concreti per escludere la natura distrattiva di trasferimenti fra società dello stesso gruppo.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla richiesta istruttoria del ricorrente; la Corte d'appello aveva qualificato la richiesta come esplorativa e non necessaria, e la Cassazione ha ritenuto la valutazione non viziata in mancanza di specificità nelle deduzioni difensive.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di vizio di motivazione: la Corte osserva che il silenzio su una deduzione non è censurabile se la motivazione complessiva esclude implicitamente la richiesta, ovvero se la ricostruzione dei fatti non lascia spazio a valide alternative.

  • art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall.

    Richiamato in riferimento alla pluralità dei fatti di bancarotta e alla disciplina della continuazione, che la Corte d'appello ha valorizzato ai fini della gravità complessiva della condotta.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Richiamati per i principi generali di determinazione della pena: la Corte di Cassazione ribadisce che la valutazione della congruità della pena è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di arbitrarietà o illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la statuizione sulle spese e sul pagamento verso la Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamato soltanto come norma procedurale in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; la Corte ha preso atto delle conclusioni trasmesse.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben circostanziati: deduzioni generiche o ripetitive rispetto al merito sono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
  • Per contrastare l'accusa di distrazione in operazioni infragruppo non basta dimostrare la semplice appartenenza delle imprese allo stesso gruppo: è necessario provare in modo specifico l'esistenza di un saldo positivo o vantaggi compensativi concreti o la prevedibile utilità per la società apparentemente danneggiata.
  • L'elemento soggettivo (dolo) nella bancarotta distrattiva può essere desunto per via deduttiva dagli 'indici di fraudolenza' (conoscenza della situazione di insolvenza delle controparti, tempistica dei pagamenti, sproporzione nei valori pattuiti, modalità delle operazioni).
  • Richieste istruttorie generiche o definite 'esplorative' possono essere legittimamente rigettate se non appaiono funzionali a produrre elementi probatori specifici mancanti; il rimedio è motivare con precisione l'utilità dell'istruttoria.
  • La relazione causale tra condotta e dissesto deve essere dimostrata: occorre collegare logicamente le singole operazioni alla compromissione dell'equilibrio patrimoniale dell'impresa, mediante elementi probatori concreti.
  • La determinazione della pena resta in larga misura a discrezione del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di errori logici, arbitrarietà o violazioni di legge nella motivazione.
  • Il compimento di pagamenti successivi e accordi transattivi non necessariamente escludono la responsabilità penale se non provano il risarcimento anteriore al giudizio o eliminano gli indici di fraudolenza rilevati in precedenza.

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