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Parere

Parere n. 8/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor Antonio Poeta contro il Comune di Castelnuovo di Porto per l’annullamento del provvedimento prot.n.8647 del 15 giugno 2011 di diniego del permesso di costruire in sanatoria.

Giustizia amministrativa201303297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 8647 del 15 giugno 2011, relativo a opere edilizie oggetto di istanza di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria deducendo sette motivi: irrilevanza del vincolo paesaggistico o ambientale sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso e alla presentazione della domanda; erronea considerazione della mancanza di un titolo di proprietà, nonostante una richiesta di legittimazione del possesso; inesistenza o tardività del vincolo ambientale; omessa acquisizione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli; necessità di una valutazione meno rigorosa delle domande di condono rispetto alle ordinarie istanze di permesso di costruire; difetto di motivazione del diniego; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento. L’immobile, composto da un edificio residenziale e da un annesso agricolo, insisteva su area classificata zona E agricola, gravata da uso civico e ricadente nel Parco di Veio, soggetto a trasformabilità limitata. Il procedimento si è protratto nel tempo; la Sezione ha respinto l’istanza cautelare nel 2013 e ha successivamente sollecitato la verifica della permanenza dell’interesse al ricorso, senza ricevere riscontri decisivi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Quanto ai motivi primo e terzo, ha affermato che, nel rapporto tra sanatoria edilizia e tutela paesaggistica, rileva la situazione vincolistica esistente al momento della valutazione della domanda di sanatoria, non quella esistente al momento della realizzazione dell’abuso o della presentazione della domanda; il vincolo sopravvenuto non è quindi irrilevante. Ha inoltre rilevato che per opere eseguite su aree vincolate occorre il previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela e che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, la sanatoria è subordinata anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente l’uso del suolo. Il secondo motivo è stato respinto perché i terreni gravati da usi civici sono normalmente inalienabili, incommerciabili e insuscettibili di usucapione; l’eventuale sanatoria avrebbe richiesto l’autorizzazione al mutamento di destinazione prevista dall’art. 12 della legge n. 1766 del 1927, preceduta dalla procedura di evidenza pubblica, mentre il procedimento di affrancazione era stato avviato dopo l’istituzione del Parco di Veio e non avrebbe potuto assicurare la disponibilità del fondo. Il quarto motivo è infondato perché spettava al ricorrente attivarsi per acquisire i pareri necessari, mentre egli era rimasto inerte anche dopo le richieste comunali di integrazione documentale. Il quinto motivo è stato respinto poiché la localizzazione in zona agricola, il gravame di uso civico e la ricadenza nel parco con trasformabilità limitata impedivano la sanatoria; non esiste un principio di valutazione più favorevole degli abusi già realizzati rispetto alle ordinarie richieste edilizie. Il sesto motivo è infondato perché, per il diniego di sanatoria in zona vincolata, è sufficiente una motivazione sintetica purché renda riconoscibili le ragioni dell’incompatibilità dell’opera con le esigenze di tutela. Il settimo motivo è stato rigettato per genericità e comunque perché l’amministrazione aveva perseguito l’interesse pubblico con efficienza ed economicità.

Osservazioni

Primo e terzo motivo - Vincolo paesaggistico sopravvenuto

Nel procedimento di sanatoria edilizia rileva la situazione vincolistica esistente al momento della valutazione della domanda, non quella esistente al momento della realizzazione dell’abuso o della presentazione dell’istanza. Il vincolo paesaggistico sopravvenuto può quindi produrre effetti sulla domanda di sanatoria.

Primo motivo - Vincoli e disponibilità del suolo

Per opere realizzate su aree sottoposte a vincolo è necessario il previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, la sanatoria è inoltre subordinata alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente l’uso del suolo, alle condizioni previste dalla legge.

Secondo motivo - Uso civico e titolo di disponibilità

I terreni gravati da uso civico sono normalmente soggetti a un regime assimilabile alla demanialità, con conseguente inalienabilità, incommerciabilità e insuscettibilità di usucapione. La richiesta di legittimazione del possesso non dimostra, di per sé, la disponibilità giuridica del fondo necessaria per la sanatoria.

Secondo motivo - Mutamento di destinazione e procedura di evidenza pubblica

L’eventuale sanatoria avrebbe dovuto essere preceduta dall’autorizzazione al mutamento di destinazione prevista dall’art. 12 della legge n. 1766 del 1927 e dalla procedura di evidenza pubblica richiesta per la concessione di diritti su beni pubblici.

Quarto motivo - Acquisizione dei pareri vincolistici

L’onere di attivarsi per l’ottenimento dei pareri necessari gravava sul ricorrente, che era rimasto inerte anche dopo le richieste comunali di integrazione documentale del 1989 e del 1996.

Quinto motivo - Intensità della valutazione nel condono

Non sussiste un principio che imponga una valutazione più benevola delle domande di condono rispetto alle ordinarie istanze di permesso di costruire. La localizzazione in zona agricola, il gravame di uso civico e la ricadenza nel Parco di Veio, soggetto a trasformabilità limitata, impedivano la sanatoria.

Sesto motivo - Motivazione del diniego

Il diniego di sanatoria relativo a opere in zona vincolata è sufficientemente motivato anche con una motivazione sintetica, quando essa renda comprensibili le ragioni dell’incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela del vincolo.

Settimo motivo - Buon andamento

La censura fondata sull’art. 97 Cost. è generica e comunque infondata, poiché l’amministrazione ha agito perseguendo l’interesse pubblico secondo criteri di efficienza ed economicità.

Norme richiamate

  • legge n. 47/1985, art. 32, comma 1

    il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni normativamente previste, l’uso del suolo

    La sanatoria di opere realizzate su aree vincolate richiede, oltre agli adempimenti relativi alla tutela del vincolo, la disponibilità dell’ente proprietario del suolo alla concessione onerosa dell’uso.

  • legge n. 1766/1927, art. 12

    Il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico costituisce presupposto necessario per l’eventuale disponibilità del fondo ai fini della sanatoria.

  • legge Regione Lazio n. 29/1997

    L’istituzione del Parco di Veio ha preceduto il procedimento di affrancazione del fondo e ha impedito che quest’ultimo conducesse all’acquisizione della disponibilità del terreno da parte del ricorrente, secondo quanto richiamato nel parere.

  • legge Regione Lazio n. 1/1986

    La disciplina regionale richiamata non consentiva, nelle circostanze esaminate, di ottenere la disponibilità del fondo gravato da uso civico e ricadente nel parco.

  • art. 97 Cost.

    La deduzione generica della violazione del buon andamento non è sufficiente quando l’amministrazione abbia agito perseguendo l’interesse pubblico con efficienza ed economicità.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato esaminato dalla Sezione consultiva, il cui parere ha definito nel merito le censure proposte contro il diniego comunale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sanatoria edilizia relativo a opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata, rileva la situazione vincolistica esistente al momento della decisione sulla domanda, anche se il vincolo è sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso e alla presentazione dell’istanza.
  • La sanatoria di opere abusive realizzate su aree vincolate richiede il previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e, quando il suolo appartenga a un ente pubblico o sia gravato da uso civico, anche la disponibilità giuridica del terreno nei modi previsti dalla legge.
  • Il gravame di uso civico impedisce, in via ordinaria, di riconoscere all’occupante un diritto a permanere sul fondo in assenza dei procedimenti necessari per il mutamento di destinazione o per l’acquisizione della disponibilità giuridica del bene.
  • L’onere di acquisire o produrre la documentazione e i pareri necessari alla definizione dell’istruttoria di sanatoria grava sull’interessato, soprattutto quando l’amministrazione abbia formulato specifiche richieste di integrazione e l’interessato sia rimasto inerte.
  • Il diniego di sanatoria per opere realizzate in zona vincolata non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente una motivazione sintetica purché renda riconoscibili le ragioni dell’incompatibilità dell’opera con le esigenze di tutela del vincolo.

Diniego di sanatoria edilizia per opere in area agricola, gravata da uso civico e ricadente in un parco

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il diniego del Comune di Castelnuovo di Porto relativo a un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985. Il ricorso riguardava un edificio residenziale e un annesso agricolo realizzati su area classificata zona E agricola, gravata da uso civico e ricadente nel Parco di Veio, sottoposto a trasformabilità limitata.

Premesse procedimentali

L’istanza di condono era stata presentata il 31 maggio 1986. Nel corso dell’istruttoria il Comune aveva richiesto integrazioni documentali nel 1989 e nel 1996. Nel 2010 aveva comunicato l’avvio del procedimento di diniego, senza che l’interessato presentasse memorie difensive. Con provvedimento del 15 giugno 2011 il Comune aveva respinto la domanda per la localizzazione dell’opera in zona agricola, per la mancanza della documentazione richiesta e per l’assenza di un titolo di proprietà, essendo il terreno divenuto di proprietà comunale e gravato da usi civici.

Il ricorrente aveva proposto sette censure. La Sezione aveva già respinto l’istanza cautelare nel 2013 e, nel 2022, aveva sollecitato la trasmissione della relazione definitiva e la verifica della permanenza dell’interesse al ricorso. Anche dopo una nuova richiesta del 2024 non erano emerse cause di improcedibilità. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva concluso per il rigetto.

Vincolo paesaggistico e momento rilevante

La Sezione ha respinto congiuntamente il primo e il terzo motivo. Non è decisiva la circostanza che il vincolo paesaggistico o ambientale sia intervenuto dopo la realizzazione dell’abuso o dopo la presentazione della domanda di sanatoria. Nel rapporto tra sanatoria edilizia e autorizzazione paesaggistica rileva la situazione esistente al momento in cui l’amministrazione valuta la domanda.

La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2014, n. 5025. Ha inoltre precisato che, per gli abusi realizzati in zona vincolata, è necessario il previo nulla osta dell’autorità competente alla tutela del vincolo. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, la sanatoria è subordinata anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente l’uso del suolo.

Uso civico e disponibilità del fondo

È stato respinto anche il motivo con cui il ricorrente invocava la richiesta di legittimazione del possesso presentata nel 1998. La reintegrazione del suolo gravato da uso civico presuppone l’accertamento della natura del bene e dell’autorizzazione prevista dalla legge; l’occupante non può pretendere di permanere sul fondo in contrasto con tale regime.

Gli usi civici sono stati ricondotti al regime della demanialità, con caratteristiche ordinarie di inalienabilità, incommerciabilità e insuscettibilità di usucapione. L’eventuale sanatoria avrebbe richiesto l’autorizzazione al mutamento di destinazione prevista dall’art. 12 della legge n. 1766 del 1927, preceduta dalla procedura di evidenza pubblica prevista per la concessione di diritti su beni pubblici.

Il procedimento di affrancazione era stato avviato nel 1998, dopo l’istituzione del Parco di Veio con la legge regionale Lazio n. 29 del 1997. Secondo il parere, tale procedimento non avrebbe potuto condurre all’ottenimento della disponibilità del fondo da parte del ricorrente secondo la disciplina regionale richiamata, ossia la legge regionale Lazio n. 1 del 1986.

Onere di acquisire la documentazione e i pareri

La censura relativa alla mancata acquisizione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo è stata ritenuta infondata. L’onere di attivarsi per ottenere i pareri e produrre la documentazione necessaria gravava sul ricorrente, che era rimasto inerte anche dopo le specifiche richieste comunali di integrazione istruttoria.

Insussistenza di una valutazione più benevola nel condono

La Sezione ha escluso che le domande di condono debbano essere valutate in modo più favorevole rispetto alle ordinarie richieste di permesso di costruire. Nel caso concreto, la compresenza della classificazione agricola, del vincolo di uso civico e della ricaduta nel Parco di Veio, soggetto a trasformabilità limitata, impediva la sanatoria.

Motivazione del diniego

Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto. Per il diniego di sanatoria di opere realizzate in area vincolata è sufficiente una motivazione sintetica, purché renda comprensibili le ragioni dell’incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela poste a fondamento del vincolo. È stato richiamato Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2017, n. 876.

Buon andamento e conclusioni

La censura fondata sull’art. 97 Cost. è stata ritenuta generica e comunque infondata. Il Comune aveva agito perseguendo l’interesse pubblico secondo criteri di efficienza ed economicità.

La Sezione ha quindi espresso parere per il rigetto integrale del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiUsi civici e demani collettivi
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioDemanio e patrimonio pubblico
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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