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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26210/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile tra un proprietario e una società poi fallita, con pagamento dilazionato di parte del prezzo mediante cambiali avallate da due soggetti, tra cui il resistente. Dopo pagamenti parziali e una successiva ricognizione di debito sottoscritta dal legale rappresentante della società, il creditore originario otteneva un decreto ingiuntivo per euro 910.000 nei confronti dell'avallante e dell'altro obbligato. L'opponente sosteneva che il decreto fosse ingiustificato perché l'azione era stata qualificata in modo errato, perché per agire in via cambiaria occorreva la produzione degli originali dei titoli e perché la ricognizione di debito non poteva vincolare l'avallante né comportare una novazione o una rinuncia alle garanzie cartolari. Gli eredi del creditore ricorrevano per cassazione con cinque motivi: 1) potevano agire direttamente contro gli avallanti; 2) le copie delle cambiali erano sufficienti se non disconosciute; 3) la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio un'eccezione non proposta; 4) era errata la declaratoria di tardività della produzione degli originali in appello; 5) la ricognizione di debito sarebbe stata erroneamente considerata novativa e comunque valutata in modo incongruo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'azione cambiaria e alla produzione dei titoli, osservando che la decisione di merito si fondava non sulla sola questione della contestazione delle copie, ma sulla mancata produzione degli originali delle cambiali, requisito ritenuto indefettibile sia per l'azione cartolare sia, quando venga in rilievo l'azione causale, per esaminare il merito della domanda e tutelare il debitore dal rischio di ulteriore circolazione del titolo. Ha inoltre giudicato inconferenti le doglianze sulla mancata contestazione delle copie e sull'ultrapetizione, perché la ragione decisiva non era una eccezione di non conformità, ma l'assenza degli originali. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte d'appello non aveva affatto affermato una novazione della ricognizione di debito, ma aveva escluso che essa potesse fondare la pretesa verso l'avallante, non essendo stata sottoscritta da lui e valendo, al più, come elemento indicativo della rinuncia del creditore alle garanzie cartolari prestate da costui. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 3, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669

    La produzione in giudizio degli originali dei titoli cambiari è requisito indefettibile sia per l'azione cartolare sia, se viene contestata la mancata produzione degli originali, per l'esame dell'azione causale.

  • art. 2712 c.c.

    La disciplina della conformità delle riproduzioni meccaniche agli originali è inconferente quando la decisione si fonda non sul valore probatorio della copia, ma sulla mancata produzione degli originali richiesti dalla legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul mancato disconoscimento delle copie non incide se il decisum si basa su un diverso presupposto processuale e probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide sulla base della mancanza di un requisito legale della domanda e non su una eccezione di parte non proposta.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La produzione degli originali in appello è inammissibile se tardiva e non è allegata l'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile.

  • art. 1230 c.c.

    La ricorrente invocava la novazione, ma la Corte rileva che la decisione di merito non si fondava su una declaratoria di novazione della ricognizione di debito.

  • art. 1988 c.c.

    L'inversione dell'onere probatorio propria della promessa di pagamento non può essere invocata nei confronti dell'avallante in assenza di prova della sua volontà di garantire anche l'obbligazione extracambiaria.

  • art. 378 c.p.c.

    Sono state depositate memorie in vista della decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso in base a titoli cambiari, la produzione dell'originale del titolo è requisito essenziale: la mera produzione di copie non basta quando la legge richiede il documento originale per la legittimazione del creditore e per evitare il rischio di ulteriore azione cambiaria sul medesimo titolo.
  • La disciplina dell'art. 2712 c.c. sulla conformità delle riproduzioni non può essere utilizzata per superare un autonomo requisito legale di produzione dell'originale; il mancato disconoscimento della copia non sana la mancanza del titolo originario se tale produzione è necessaria per l'ammissibilità o l'esame della domanda.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice rileva l'assenza di una condizione legale della pretesa azionata: non si tratta di eccezione di parte, ma di verifica dei presupposti della domanda.
  • L'avallo della cambiale non consente automaticamente di estendere all'avallante una promessa di pagamento o una ricognizione di debito relativa al rapporto extracambiario, salvo prova della sua specifica volontà di assumere anche tale obbligazione.
  • La produzione di documenti in appello è soggetta alle preclusioni vigenti; se il documento era necessario già in primo grado e non è allegata una causa non imputabile del mancato deposito, la produzione successiva è inammissibile.
  • Per invocare la novazione occorre confrontarsi con la reale ratio decidendi: se il giudice di merito non ha fondato la decisione sulla novazione, la censura che la presuppone è inconferente e può essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaTitoli di creditoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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