Cassazione Penale, Ordinanza n. 32549/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di un anno di reclusione ed euro 900 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: violazione di legge per la mancata considerazione della destinazione della sostanza stupefacente all'uso esclusivamente personale; violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e privi di una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha rilevato che gli elementi indiziari erano stati valutati globalmente e risultavano chiari, precisi e concordanti, anche in ragione del rinvenimento di un bilancino di precisione, di sostanza stupefacente confezionata in singole dosi e di due quaderni relativi all'attività di commercio. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva motivatamente valorizzato l'assenza di elementi positivi, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'insistenza dell'imputato nell'affermare l'uso personale nonostante l'ingente quantitativo sequestrato. In relazione alla pena, la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione non analitica, trattandosi di sanzione determinata in misura media o prossima al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la possibilità di rivalutare in sede di legittimità la gravità, precisione e concordanza degli indizi, limitando il controllo alla correttezza logica e giuridica della motivazione e alla corretta applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, non riportata nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
La condanna riguardava il reato previsto dalla disposizione in materia di sostanze stupefacenti, come qualificato dai giudici di merito.
La prova indiziaria può essere equiparata alla prova diretta quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; in cassazione il controllo riguarda la correttezza logica e giuridica della motivazione, non la rivalutazione del merito degli indizi.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente e possono rilevare precedenti penali e modalità concrete del fatto.
La scelta della pena in misura media o prossima al minimo edittale può essere implicitamente riferita ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione specifica e dettagliata è necessaria soprattutto per pene prossime al massimo o superiori alla media.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria prevista.
art. 1, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
La riforma dell'art. 62-bis c.p. ha escluso che il solo stato di incensuratezza sia sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla prova indiziaria non consente una nuova valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, riservata al giudice di merito; è invece verificabile la correttezza logica e giuridica della motivazione e l'osservanza dei criteri dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
- Il rinvenimento congiunto di un bilancino di precisione, di sostanza stupefacente suddivisa in dosi preconfezionate e di annotazioni riferibili ad attività di commercio può costituire, se valutato unitariamente con gli altri elementi, una base indiziaria idonea a escludere la destinazione esclusivamente personale della sostanza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato mediante il rilievo dell'assenza di elementi positivi, soprattutto quando siano presenti precedenti penali e modalità del fatto sfavorevoli; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per ottenere il beneficio.
- Quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, il giudice può fornire una motivazione anche sintetica, essendo sufficiente il riferimento implicito ai criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione analitica è richiesta soprattutto per pene prossime al massimo edittale o superiori alla media.
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