Cassazione Civile, Ordinanza n. 21850/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'IVA detratta dalla società per gli anni 2006 e 2007 in relazione all'acquisto di impianti radiofonici da altro operatore, ritenendo che l'operazione, considerata nel suo complesso, integrasse una cessione di ramo d'azienda e quindi fosse non soggetta a IVA, con conseguente indetraibilità dell'imposta ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo inapplicabile ratione temporis l'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto nel 2011. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, lett. b), e 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005 e dell'art. 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che la CTR non aveva applicato a una chiara cessione di ramo d'azienda il divieto di detrazione dell'IVA relativo alle operazioni fuori campo IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia perché la disciplina introdotta dall'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, come modificato dall'art. 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, ha imposto per il futuro un criterio rigido di qualificazione delle cessioni di impianti radiotelevisivi come cessioni di ramo d'azienda, ma ha anche salvaguardato espressamente gli atti anteriori alla novella, dichiarandoli validi e non rettificabili ai fini tributari. Pertanto, per le operazioni pregresse resta ferma la qualificazione negoziale data dalle parti, anche se oggetto di rettifica o di contenzioso in corso. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
è la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
art. 2, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata dall'Ufficio per sostenere la qualificazione dell'operazione e il regime IVA applicabile
art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
è richiamato per affermare che l'IVA non è detraibile per operazioni non soggette all'imposta
art. 27, comma 7-bis, d.lgs. n. 177 del 2005
per le cessioni di impianti radiotelevisivi stabilisce un criterio legale di qualificazione come cessione di ramo d'azienda; per gli atti anteriori alla novella ne preserva l'intangibilità ai fini fiscali
art. 40, comma 9-bis, d.l. n. 201 del 2011
ha introdotto la disciplina che salva gli atti anteriori alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, rendendoli validi e non rettificabili ai fini tributari
d.lgs. n. 177 del 2005
testo normativo nel quale è stato inserito il comma 7-bis dell'art. 27
decreto che, in sede di conversione, ha completato la disciplina di salvaguardia delle cessioni pregresse
legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011
Massime di principio
- In materia di cessioni di impianti radiotelevisivi, la novella che qualifica determinati trasferimenti come cessione di ramo d'azienda opera per il futuro, ma non consente di rettificare fiscalmente gli atti anteriori alla sua entrata in vigore.
- La clausola di salvaguardia legislativa che dichiara validi e non rettificabili ai fini tributari gli atti pregressi impedisce all'Amministrazione finanziaria di riqualificare retroattivamente l'operazione, anche se l'accertamento o il contenzioso erano già in corso.
- Quando il legislatore preserva espressamente la qualificazione negoziale data dalle parti per le operazioni anteriori, il giudice tributario deve attenersi a tale intangibilità e non applicare retroattivamente il nuovo criterio legale di qualificazione.
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