Sentenza del 06/05/2015 n. 9079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel marzo 2004 Banca E. cedette a B.P. di L. il ramo d’azienda relativo alle attività di gestione e amministrazione di risorse liquide e strumenti finanziari, dichiarandone un valore di 501.423 euro. L’Agenzia delle Entrate rettificò il valore ai fini dell’imposta di registro, stimando l’avviamento in 114.746.442 euro con il metodo patrimoniale complesso e irrogando la relativa sanzione. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Lodi e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la banca ricorse per cassazione con cinque motivi: contestò la preferenza data al metodo patrimoniale complesso; denunciò motivazione insufficiente sull’autonoma capacità reddituale del ramo e sull’esistenza dell’avviamento, nonché sui coefficienti applicati (1% per la raccolta indiretta e 2,5% per quella diretta); contestò l’inammissibilità, per novità in appello, della richiesta di annullare le sanzioni per errore incolpevole; infine censurò nel merito il rigetto di tale richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la banca alle spese, liquidate in 20.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la legge non impone una gerarchia astratta fra metodi valutativi e la scelta, motivata in relazione al caso concreto, è questione di fatto riservata al giudice di merito. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere un nuovo esame dei fatti; la Corte ha comunque rilevato che la CTR aveva motivato sull’autonoma capacità reddituale e attrattiva del ramo, valutando la documentazione, e aveva giustificato i coefficienti come minimi di mercato e coerenti con la realtà aziendale. Il quarto motivo è stato rigettato: la domanda di disapplicazione della sanzione per errore incolpevole non era stata proposta in primo grado e costituiva quindi una domanda nuova in appello. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, perché la ratio autonoma dell’inammissibilità della domanda sanzionatoria era sufficiente a sorreggere la decisione, rendendo irrilevante la censura sul merito dell’errore.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4
Di contro, il metodo patrimoniale complesso prende in considerazione l'eventualità di integrare il valore economico del capitale o del patrimonio dell'azienda, risultante dal metodo semplice, con la stima del plusvalore derivante da beni immateriali, movendo dal presupposto che una parte degli investimenti dell'impresa sia stata nel tempo destinata a conservare o ad accrescere la dotazione appunto di tali beni di medio-lungo periodo, come pure il know-how aziendale, la formazione del personale e via seguitando; in sostanza di quei fattori che, complessivamente considerati, vanno a rappresentare ciò che comunemente viene definito l'avviamento, il quale, costituendo una qualità dell'azienda, si atteggia quale bene di essa compreso nel trasferimento, e quindi va assoggettato all'imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4.
Nel trasferimento di un’azienda, l’avviamento può essere stimato come componente del valore del bene trasferito e assoggettato all’imposta di registro. Per le aziende bancarie del settore finanziario, il metodo patrimoniale complesso può stimarlo applicando coefficienti alla consistenza della raccolta; la scelta del metodo appropriato dipende dalle caratteristiche concrete dell’azienda.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 1
La ricorrente invocava questa disposizione per sostenere la disapplicazione delle sanzioni in presenza di errore incolpevole sul fatto. La Corte non ne ha esaminato il merito, poiché la relativa domanda era nuova in appello e la censura in cassazione risultava comunque priva d’interesse.
Massime di principio
- Nella valutazione di un’azienda non esiste una preferenza legale astratta per il metodo patrimoniale semplice o per quello complesso: la scelta è una valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti e se la motivazione è carente o illogica.
- Per un ramo bancario, raccolta, organizzazione, competenze e capacità di attrarre capitali o clientela possono concorrere a dimostrare l’esistenza di avviamento anche se il ramo opera all’interno di un gruppo. L’appartenenza al gruppo non esclude di per sé una capacità reddituale autonoma.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni documento o argomento: può fondare la decisione sulle prove ritenute sufficienti, purché esponga un percorso motivazionale logico e adeguato. Una perizia di parte ha valore di elemento di prova da apprezzare, non vincola il giudice.
- La contestazione in cassazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove non consente di ottenere un nuovo giudizio di merito; occorre denunciare un vizio di legittimità effettivamente scrutinabile.
- La richiesta di annullare una sanzione per errore incolpevole deve essere proposta tempestivamente: se introduce in appello una specifica ragione di contestazione mai formulata in primo grado, può essere dichiarata domanda nuova e inammissibile.
- Quando la decisione poggia su due ragioni autonome e una di esse resta intatta, la censura rivolta soltanto all’altra può essere inammissibile per difetto d’interesse, perché non potrebbe comunque modificare l’esito.
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