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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11785/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una società poi fallita per ottenere il pagamento di corrispettivi asseritamente dovuti per lavori edili eseguiti in più cantieri, per complessivi euro 209.488. La controparte contestava l’esecuzione o l’entità dei lavori e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di somme che assumeva versate in eccesso, oltre a una richiesta di compensazione con crediti per il noleggio di un furgone. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda dell’attrice, rigettando la domanda di indebito e dichiarando improcedibile quella relativa al noleggio. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società soccombente deduceva violazione degli artt. 115, 342 c.p.c. e 1193, 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nella ripartizione dell’onere della prova e nella valutazione delle risultanze istruttorie: secondo la ricorrente, i pagamenti effettuati sarebbero stati superiori alla produzione effettiva a causa di sovrafatturazione e di mancati controlli tempestivi, mentre i giudici di merito avrebbero immotivatamente attribuito rilievo a un preteso sistema di controlli periodici tra le parti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibilmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, rilevando che la corte d’appello aveva fondato la decisione su un accertamento in fatto supportato da prove testimoniali e documentali univoche nel senso dell’assenza di sovrafatturazione e della riferibilità cronologica tra fatture, verifiche e pagamenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non colpisse una violazione di legge, ma mirasse sostanzialmente a ottenere un riesame del merito e delle prove già valutate dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e logicamente argomentata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di lite in favore della controricorrente e, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le statuizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte osserva che la censura, in realtà, mira a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel formulare la doglianza, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione dei pagamenti; la Corte non accoglie la tesi perché ritiene corretta la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in conformità alla proposta del consigliere delegato; la Corte richiama il meccanismo acceleratorio e le conseguenze collegate alla definizione conforme.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta, con condanna aggravata della ricorrente per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove quando il giudice di merito abbia già svolto un accertamento fattuale motivato e logicamente coerente.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115, 2697 c.c. o di altre norme sul riparto probatorio non è ammissibile se, nella sostanza, si traduce nella richiesta di sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella dei giudici di merito.
  • Quando la corte di merito fonda la decisione su elementi probatori univoci circa la cronologia di fatture, verifiche e pagamenti, la censura che invochi sovrafatturazione o pagamenti anticipati deve confrontarsi specificamente con tali risultanze, altrimenti è generica.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta nel procedimento accelerato può comportare l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come indice di abuso del processo.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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