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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19438/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una dipendente del MIUR assunta in regime di TFR o transitata al TFR, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme trattenute mensilmente nella misura del 2,50% sulla retribuzione, trattenuta ritenuta dalla lavoratrice indebita. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Roma avevano respinto l'opposizione della Presidenza del Consiglio, ritenendo illegittima la trattenuta per i lavoratori pubblici soggetti al TFR, perché il quadro normativo di riferimento non consentirebbe di porre a carico del dipendente una riduzione retributiva non prevista dall'art. 2120 c.c. e perché l'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 riguarderebbe solo chi era già in servizio e aveva optato per il nuovo regime. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sul TFR pubblico e delle fonti attuative e contrattuali, sostenendo che la trattenuta del 2,50% non è un contributo a carico del lavoratore in senso proprio, ma un meccanismo contabile di perequazione volto a mantenere l'invarianza della retribuzione netta e a evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in TFS e in TFR; con il secondo motivo ha richiamato gli artt. 3 e 36 Cost. e l'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, per affermare che il complessivo assetto retributivo e contributivo assicura parità di trattamento e non lede il diritto a retribuzione proporzionata e sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso, richiamando precedenti conformi e la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2018, che aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998. La Corte ha osservato che il principio di invarianza della retribuzione netta e i meccanismi perequativi previsti dalle fonti negoziali e regolamentari servono a garantire la parità di trattamento nell'ambito del passaggio al TFR, senza violare gli artt. 3 e 36 Cost. Ha inoltre distinto questa fattispecie da quella decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223/2012, perché qui si tratta di dipendenti pubblici assoggettati fin dall'assunzione al regime di TFR, per i quali l'aliquota contributiva è posta a carico del datore di lavoro e la trattenuta del 2,50% deriva dal complesso normativo volto a evitare disparità rispetto al personale in TFS. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria della dipendente. Le spese dell'intero processo sono state compensate per i difformi esiti dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 5, 6 e 7, L. n. 335/1995

    Norma base del passaggio del personale pubblico dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto; letta come fonte del regime TFR per i lavoratori interessati.

  • art. 26, comma 19, L. n. 448/1998

    Disposizione che demanda a un D.P.C.M. l'adeguamento della struttura retributiva e contributiva, con salvaguardia dell'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici.

  • Accordo Nazionale Quadro 29.7.1999

    Fonte negoziale richiamata come parte del meccanismo attuativo della perequazione retributiva nel passaggio al TFR.

  • D.P.C.M. 20.12.1999

    Atto regolamentare attuativo che prevede la riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito, per mantenere l'invarianza della retribuzione netta.

  • art. 2120 c.c.

    Parametro del trattamento di fine rapporto; la Corte lo richiama come disciplina del TFR ma esclude che, nella specie, impedisca i meccanismi perequativi previsti per il pubblico impiego.

  • art. 49, comma 2, d.lgs. n. 29/1993

    Norma citata nel primo motivo quale base del quadro normativo sul trattamento economico dei dipendenti pubblici.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per dedurre l'illegittimità della disciplina; la Corte, richiamando la sentenza della Corte cost. n. 213/2018, esclude la violazione del principio di eguaglianza.

  • art. 36 Cost.

    Invocato come parametro sulla retribuzione sufficiente e proporzionata; la Corte esclude la violazione, valorizzando il trattamento complessivo e non una singola componente retributiva.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come norma che mantiene il raccordo con il sistema di trattamento economico del pubblico impiego e con la disciplina del rapporto tra retribuzione lorda e netta.

  • art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010

    Richiamato solo per distinguere la diversa fattispecie già esaminata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 223/2012.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973

    Richiamato nel confronto con la sentenza costituzionale n. 223/2012, relativa alla rivalsa del 2,50% nel regime TFS.

  • art. 1, comma 98, L. n. 228/2012

    Citata per indicare l'abrogazione, dal 1° gennaio 2011, della disciplina di cui all'art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010 nel diverso caso esaminato dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Nel passaggio del personale pubblico dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, il principio di invarianza della retribuzione netta può legittimare meccanismi perequativi della struttura retributiva e contributiva, purché finalizzati a evitare disparità di trattamento tra lavoratori in regimi diversi.
  • La trattenuta del 2,50% sulla retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di TFR, quando inserita in un sistema normativo e regolamentare di coordinamento con l'abolizione del contributo previdenziale e con il mantenimento dell'invarianza della retribuzione netta, non è di per sé illegittima.
  • Ai fini dell'art. 36 Cost., la verifica della proporzionalità e sufficienza della retribuzione deve riguardare il trattamento economico complessivo e non singole componenti prese isolatamente.
  • La disciplina del TFR pubblico va valutata distinguendo le situazioni dei dipendenti assoggettati al TFR fin dall'assunzione da quelle di chi permane o transita dal TFS, poiché i diversi presupposti normativi possono giustificare soluzioni differenti.
  • Quando la questione è già stata risolta dalla Corte costituzionale in senso conforme alla legittimità della disciplina, la censura di violazione di legge che presupponga l'illegittimità della trattenuta non può essere accolta se la fattispecie concreta rientra nel perimetro già scrutinato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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