Cassazione Civile, Sentenza n. 22558/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore catastale e la rendita di un immobile categoria D/8 destinato a campeggio (129 bungalow), contestando in particolare: nullità/insufficienza della motivazione dell'avviso; raddoppio ingiustificato del valore e della rendita nonostante interventi minimi; omessa spiegazione della quantificazione di spese tecniche, oneri di urbanizzazione, oneri finanziari e profitto del promotore utilizzati per la valutazione; uso erroneo del criterio di costo di ricostruzione deprezzato anziché del criterio sintetico-comparativo precedentemente adottato; e qualificazione come fabbricati di strutture ritenute 'mobili' dai contribuenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello dei contribuenti. La Corte ha ritenuto che: l'atto di classamento contenga una motivazione sufficiente se indica il criterio valutativo adottato (qui "procedimento del costo di ricostruzione deprezzato" richiamato nella circolare n.6/2012) e i dati di riferimento; l'Ufficio ha legittimamente effettuato stima diretta per le unità del campeggio e le maggiorazioni (spese tecniche, oneri urbanizzazione, oneri finanziari, profitto del promotore) erano spiegate e non meritevoli di annullamento; le doglianze dei contribuenti si risolvevano in una generica richiesta di riconsiderazione delle valutazioni di merito, non ammessa in cassazione; le strutture mobili (bungalow) risultavano, per i giudici di merito, aventi carattere di stabilità e quindi qualificabili come immobili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite.
Norme richiamate
La Corte ha applicato i motivi di cassazione previsti dall'art. 360 (vizi di diritto, omissione di motivazione, omesso esame di fatto decisivo), dichiarando inammissibile o infondati alcuni motivi che in realtà rappresentavano una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Richiamato in relazione alla presunta carenza decisionale; la Corte ha escluso la sussistenza della carenza in quanto la CTR aveva comunque dato conto delle ragioni e aveva trattato le doglianze dei ricorrenti.
artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990
Principi sul diritto di difesa e sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che l'avviso di classamento osservasse l'obbligo di motivazione essendo indicato il criterio di stima adottato e i dati di riferimento necessari per consentire la difesa.
artt. 27 e 29 d.P.R. n. 1142/1949
Norme del regolamento per la formazione del nuovo catasto urbano richiamate in tema di procedimenti di classamento e criteri valutativi; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di stima diretta previsti dal regolamento.
"si considerano come immobili urbani, i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costruite, diverse dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo"
La disposizione è stata interpretata nel senso che la stabile collocazione e la funzione duratura delle strutture (anche se originariamente 'mobili') comportano la loro qualificazione come immobili urbani; la CTR aveva accertato tali elementi in relazione ai bungalow.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Norma richiamata quale fondamento per la stima diretta delle unità speciali (categoria D) e per la disciplina dei criteri estimativi applicabili ai fabbricati ad uso industriale o commerciale.
Richiamato nella motivazione a supporto dei criteri fiscali e valutativi applicabili agli immobili ad uso commerciale/industriale; utile a confermare la liceità del metodo stimativo adottato dall'Ufficio.
art. 39 d.p.r. n. 1142/1949
Richiama i princìpi regolamentari per la formazione della rendita catastale e le modalità di stima, coerenti con l'uso della stima diretta o del costo di ricostruzione deprezzato nel caso di immobili speciali.
Circolare n. 6 del 30/11/2012
"Tale modo di procedere nasce dalla necessità di svincolare le operazioni di accertamento catastale da circostanze non ordinarie, assicurando, per la determinazione della rendita, criteri perequativi non condizionati dalla individuale capacità di gestione dell'immobile da parte del proprietario"
La Corte ha ritenuto che il richiamo alla circolare giustifichi l'uso del procedimento del costo di ricostruzione deprezzato per le categorie speciali (gruppo D), poiché mira a criteri perequativi e tecnici indipendenti dalla gestione imprenditoriale soggettiva.
Massime di principio
- Negli accertamenti catastali per immobili di categoria speciale (gruppo D) è sufficiente che l'atto indichi il criterio estimativo adottato e i dati di riferimento: il dettaglio numerico delle stime può essere dimostrato in giudizio, ma la mancanza di una spiegazione puntuale non rende automaticamente nullo l'atto.
- Il procedimento del "costo di ricostruzione deprezzato" è un metodo legittimo per la determinazione della rendita delle unità speciali; la sua applicazione è giustificata dalla necessità di criteri perequativi (circolare n.6/2012) e non può essere disattesa se l'Ufficio fornisce elementi tecnici di riferimento.
- La qualificazione di strutture come 'immobili' si basa sulla stabile collocazione e sulla funzione durevole nel tempo: elementi di fatto accertati in sede di merito che non possono essere rinnovati in cassazione se i ricorrenti non forniscono prove contrarie specifiche.
- In cassazione non è consentita una generica rimessa in discussione delle valutazioni tecniche e del convincimento dei giudici di merito: il ricorrente deve indicare errori di diritto o omessi esami di fatti decisivi in modo preciso e non meramente rivendicativo.
- È onere del contribuente confutare in modo puntuale l'accertamento catastale, fornendo elementi alternativi di valutazione o dati tecnici contrari; l'assenza di tali elementi rende difficoltosa la censura del metodo e dei risultati adottati dall'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22557/2022 del 19/07/2022
- Sentenza civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22559/2022 del 19/07/2022
- Sentenza civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22560/2022 del 19/07/2022
- Sentenza civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22561/2022 del 19/07/2022
- Sentenza civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22577/2022 del 19/07/2022
- Sentenza civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22581/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →