Cassazione Civile, Sentenza n. 22560/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso della società dichiarando la decadenza dell'Agenzia dal potere di accertamento per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 57, comma 3, DPR n. 633/1972. L'Agenzia sosteneva che per il 2002 ricorrevano i presupposti per il 'raddoppio' dei termini di accertamento previsto quando sussista l'obbligo di denuncia per reati fiscali (d.lgs. n. 74/2000) e che la CTR aveva erroneamente collegato il raddoppio alla mera presenza di una notizia di reato specifica e tempestivamente trasmessa per il 2002
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il raddoppio dei termini è legittimo anche se la notitia criminis non è stata effettivamente trasmessa all'autorità giudiziaria o lo è stata dopo la scadenza del termine ordinario, purché siano oggettivamente riscontrabili gli elementi che impongono l'obbligo di denuncia penale (ai sensi dell'art. 331 c.p.p.). Nel caso concreto l'avviso di accertamento indicava elementi (fattura del 23/12/2002 ritenuta inesistente, utilizzo di credito IVA per il 2002, deduzioni di ammortamenti) idonei a concretizzare l'obbligo di denuncia anche per l'anno 2002. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente grado
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972 - art. 57, comma 3
art. 57, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina la decadenza dei termini per l'accertamento IVA; può essere superata dal 'raddoppio' dei termini quando ricorra l'obbligo di denuncia penale per reati fiscali
D.Lgs. n. 74/2000 - art. 2, comma 1
art. 2, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Individua i reati tributari che impongono l'obbligo di denuncia; la sussistenza dell'obbligo costituisce presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento
Codice di procedura penale - art. 331
Fornisce gli elementi della notizia di reato ai fini dell'obbligo di denuncia; la Corte richiede che siano obiettivamente e astrattamente riscontrabili gli elementi previsti da questa norma
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento della doglianza in cassazione relativa alla violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali
Corte costituzionale - sentenza n. 247/2011
Corte cost., 25/7/2011, n. 247
Conferma la legittimità del raddoppio dei termini anche se la notitia criminis è stata trasmessa tardivamente o non effettivamente trasmessa, purché esistano gli elementi che obbligano alla denuncia; impone al giudice tributario una verifica prospettica/ex post dei presupposti per evitare usi pretestuosi
Giurisprudenza della Cassazione (massime citate)
es. Cass. nn. 36474/2021; 17586/2019; 11171/2016
Confermano il principio secondo cui il raddoppio dei termini può trovare applicazione anche se la notizia di reato è emersa dopo il termine decadenziale, purché sussistano gli elementi oggettivi dell'obbligo di denuncia
Massime di principio
- Il 'raddoppio' dei termini per l'accertamento IVA è applicabile non in ragione della mera formale trasmissione della notitia criminis, ma quando sussistono oggettivamente gli elementi che impongono l'obbligo di denuncia per reati tributari (verificabilità ex art. 331 c.p.p.)
- La verifica del giudice tributario deve essere prospettica/postuma: occorre accertare se, sulla base degli elementi disponibili, si poteva ragionevolmente ritenere sussistente l'obbligo di denuncia, per evitare usi pretestuosi dell'amministrazione
- Se l'avviso di accertamento contiene elementi fattuali che manifestano rilevanza penale (es. fatture ritenute inesistenti, utilizzo di crediti IVA, deduzioni indebite), tali elementi possono giustificare il raddoppio dei termini anche per anni anteriori alla effettiva segnalazione all'autorità giudiziaria
- In sede di cassazione il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è richiesta la trascrizione integrale degli atti ma è necessario indicare e, se utile, trascrivere le parti rilevanti e localizzarne la collocazione negli atti di merito
- La mera assenza di una notizia di reato formalmente trasmessa non comporta automaticamente la decadenza dell'Ufficio se esistono elementi che oggettivamente imponevano l'obbligo di denuncia penale
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