Cassazione Penale, Ordinanza n. 13244/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse proponibile in sede di legittimità, perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato le statuizioni civili in favore di alcune parti civili ma aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di due anni di reclusione per il reato di omicidio stradale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità penale, sostenendo che la dinamica del sinistro stradale si sarebbe svolta in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati nei gradi di merito.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di omicidio stradale per il quale era stata confermata la condanna in appello
la modifica del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura del fatto o delle prove
richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera contrapposizione tra la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e una diversa, più favorevole ricostruzione proposta dal ricorrente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolva, senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata, in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha trasformato la Corte di cassazione in un terzo giudice di merito, restando preclusa la ricostruzione alternativa dei fatti.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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