Cassazione Civile, Ordinanza n. 04736/2025 del 23/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008 emesso a seguito di indagini bancarie su movimentazioni riferibili al contribuente: un conto intestato a una cooperativa edilizia, sul quale il contribuente aveva operato anche dopo la cessazione della carica di legale rappresentante, e un conto postale intestato allo stesso contribuente. Il contribuente sosteneva di avere operato sempre nell’interesse della cooperativa e che le somme fossero a essa riferibili, senza che potessero essere tassate in capo a lui. In appello la pretesa fu confermata solo per il 2007 e annullata per il 2008. Dopo tali decisioni, l’Ufficio iscrisse a ruolo le residue imposte relative al 2007 e fu comunicata l’iscrizione ipotecaria; il contribuente contestò la procedura, sostenendo che occorresse un nuovo atto di liquidazione e che l’importo iscritto eccedesse il limite della riscossione frazionata, perché calcolato sull’intero importo anziché sulla minore somma risultante dalle sentenze di merito. L’Agenzia ricorse per cassazione contro la decisione che aveva ritenuto irregolare la riscossione, deducendo violazione dell’art. 68 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, assumendo che la disciplina della riscossione frazionata consente l’iscrizione a ruolo sulla base della sentenza di merito senza necessità di un nuovo atto di liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza di giudizio, l’art. 68 d.lgs. 546/1992 ha natura di regola speciale e consente all’Ufficio di procedere alla riscossione sulla base dell’importo risultante dalla sentenza di merito che riduce o rimodula la pretesa fiscale, senza necessità di emettere un nuovo atto di liquidazione. La Corte ha richiamato la natura impugnatorio-accertativa del processo tributario e il potere del giudice di determinare il quantum dovuto nei limiti del petitum. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché ridetermini l’ammontare dovuto alla luce delle precedenti sentenze di merito.
Norme richiamate
violazione falsa applicazione
Viene utilizzato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario
È norma speciale che consente la riscossione sulla base della sentenza di merito e deroga alle altre discipline di settore; non richiede un nuovo atto di liquidazione.
Richiamato insieme all’art. 68 quale norma invocata dal ricorrente, ma ritenuta non ostativa alla riscossione frazionata nei limiti fissati dalla sentenza.
Richiamati per affermare che il giudice tributario può utilizzare i poteri di valutazione e indagine per quantificare il quantum della pretesa fiscale.
Richiamato per la modifica dell’art. 68 d.lgs. 546/1992 e per la sua applicabilità come disciplina generale della riscossione frazionata.
Richiamato solo in relazione al diverso rito previgente rispetto al quale la disciplina successiva della riscossione frazionata è stata ritenuta applicabile.
Massime di principio
- In materia tributaria, la riscossione frazionata può essere eseguita sulla base della sentenza di merito che ridetermina la pretesa fiscale, senza necessità di un nuovo atto di liquidazione, quando la disciplina speciale lo consente.
- Il processo tributario ha natura impugnatorio-accertativa: il giudice non si limita ad annullare l’atto, ma può accertare e quantificare l’effettivo ammontare del tributo entro i limiti del petitum delle parti.
- Quando la pretesa fiscale è riconosciuta solo parzialmente fondata, il giudice tributario deve determinare il quantum dovuto, producendo una decisione sostitutiva che incide direttamente sulla misura della riscossione.
- In sede esecutiva o di riscossione, il contribuente conserva la possibilità di contestare la concreta quantificazione della somma iscritta a ruolo, mentre non è necessario reiterare l’accertamento mediante un ulteriore atto impositivo.
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