Cassazione Civile, Ordinanza n. 05614/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente pubblico per la ritenuta non corretta lavorazione di 44 pratiche di riscatto ex art. 13 l. n. 1338/1962. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo che la contestazione disciplinare fosse tardiva e che, in ogni caso, le irregolarità contestate non integrassero un notevole inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto tempestiva la contestazione, poiché l'amministrazione aveva acquisito la piena conoscenza dell'addebito solo dopo accertamenti interni progressivi e una relazione finale, e aveva considerato proporzionata la sanzione espulsiva per la reiterazione e gravità delle irregolarità. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 55 bis, commi 4 e 9, d.lgs. n. 165/2001 sulla tempestività della contestazione disciplinare e la violazione dell'art. 3 l. n. 604/1966 sulla sussistenza del notevole inadempimento e quindi sulla legittimità del licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, ai fini della decorrenza del termine per contestare l'addebito disciplinare, rileva il momento in cui l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente specifica da consentire l'avvio del procedimento; se l'amministrazione deve svolgere accertamenti preliminari per circostanziare l'addebito, il termine non decorre ancora. Ha inoltre confermato che la reiterazione di numerose irregolarità, riferite a un dipendente addetto da tempo alla medesima attività, può integrare un notevole inadempimento idoneo a ledere il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55 bis, commi 4 e 9, d.lgs. n. 165/2001
Il termine per contestare l'addebito decorre solo quando l'ufficio competente abbia acquisito una notizia di infrazione sufficientemente specifica da consentire la formale contestazione; non decorre se l'amministrazione dispone solo di elementi generici e deve svolgere accertamenti preliminari.
La reiterazione di irregolarità nello svolgimento delle mansioni, specie se posta in essere da un lavoratore già esperto e addetto da tempo alla stessa incombenza, può integrare il notevole inadempimento che legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
La norma è richiamata solo per individuare le pratiche oggetto della lavorazione contestata al dipendente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia disciplinare nel pubblico impiego, la tempestività della contestazione va valutata rispetto al momento in cui l'amministrazione abbia una conoscenza dell'illecito idonea a formulare un addebito specifico, non rispetto al primo generico sospetto o a segnalazioni ancora incomplete.
- Quando l'accertamento richiede verifiche tecniche o interne per definire compiutamente i fatti, il termine per la contestazione non può ritenersi decorso fino al completamento degli approfondimenti necessari.
- La reiterazione di molteplici irregolarità nell'esecuzione delle mansioni può, da sola, assumere rilievo disciplinare tale da integrare il notevole inadempimento e da compromettere il vincolo fiduciario, con conseguente legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
- Nel giudizio di legittimità la censura che non si confronti con la reale ratio della decisione di merito o con le specifiche argomentazioni poste a base della pronuncia è destinata a essere respinta se non evidenzia un effettivo vizio di violazione di legge o di motivazione
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