Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05614/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente pubblico per la ritenuta non corretta lavorazione di 44 pratiche di riscatto ex art. 13 l. n. 1338/1962. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo che la contestazione disciplinare fosse tardiva e che, in ogni caso, le irregolarità contestate non integrassero un notevole inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto tempestiva la contestazione, poiché l'amministrazione aveva acquisito la piena conoscenza dell'addebito solo dopo accertamenti interni progressivi e una relazione finale, e aveva considerato proporzionata la sanzione espulsiva per la reiterazione e gravità delle irregolarità. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 55 bis, commi 4 e 9, d.lgs. n. 165/2001 sulla tempestività della contestazione disciplinare e la violazione dell'art. 3 l. n. 604/1966 sulla sussistenza del notevole inadempimento e quindi sulla legittimità del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, ai fini della decorrenza del termine per contestare l'addebito disciplinare, rileva il momento in cui l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente specifica da consentire l'avvio del procedimento; se l'amministrazione deve svolgere accertamenti preliminari per circostanziare l'addebito, il termine non decorre ancora. Ha inoltre confermato che la reiterazione di numerose irregolarità, riferite a un dipendente addetto da tempo alla medesima attività, può integrare un notevole inadempimento idoneo a ledere il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55 bis, commi 4 e 9, d.lgs. n. 165/2001

    Il termine per contestare l'addebito decorre solo quando l'ufficio competente abbia acquisito una notizia di infrazione sufficientemente specifica da consentire la formale contestazione; non decorre se l'amministrazione dispone solo di elementi generici e deve svolgere accertamenti preliminari.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    La reiterazione di irregolarità nello svolgimento delle mansioni, specie se posta in essere da un lavoratore già esperto e addetto da tempo alla stessa incombenza, può integrare il notevole inadempimento che legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

  • art. 13 l. n. 1338/1962

    La norma è richiamata solo per individuare le pratiche oggetto della lavorazione contestata al dipendente.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia disciplinare nel pubblico impiego, la tempestività della contestazione va valutata rispetto al momento in cui l'amministrazione abbia una conoscenza dell'illecito idonea a formulare un addebito specifico, non rispetto al primo generico sospetto o a segnalazioni ancora incomplete.
  • Quando l'accertamento richiede verifiche tecniche o interne per definire compiutamente i fatti, il termine per la contestazione non può ritenersi decorso fino al completamento degli approfondimenti necessari.
  • La reiterazione di molteplici irregolarità nell'esecuzione delle mansioni può, da sola, assumere rilievo disciplinare tale da integrare il notevole inadempimento e da compromettere il vincolo fiduciario, con conseguente legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
  • Nel giudizio di legittimità la censura che non si confronti con la reale ratio della decisione di merito o con le specifiche argomentazioni poste a base della pronuncia è destinata a essere respinta se non evidenzia un effettivo vizio di violazione di legge o di motivazione

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.