Cassazione Civile, Ordinanza n. 01348/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, impugnato dalla società contribuente e accolto in primo grado dalla CTP di Bologna, con partecipazione anche di Unicredit Factoring S.p.A. In appello l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione favorevole al contribuente, ma il giudizio era stato interrotto a seguito del fallimento della società contribuente dichiarato il 12 marzo 2013. Con decreto presidenziale del 6 maggio 2014 il giudizio d’appello era stato interrotto; l’Agenzia aveva poi presentato istanza di trattazione il 10 dicembre 2014, ritenuta tardiva dalla CTR, che ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 1 l. n. 742/1969 e con l’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente computato il termine semestrale per la riassunzione senza considerare la sospensione feriale dei termini di 46 giorni ancora vigente nel 2014, poiché la riduzione a 31 giorni introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 sarebbe decorso solo dal 1 gennaio 2015. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, prospettando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992 in senso conforme all’art. 305 c.p.c. novellato, oppure la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 3 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, tenendo conto della sospensione feriale dei termini nella misura di 46 giorni vigente nel 2014, l’istanza di trattazione presentata dall’Agenzia era tempestiva, essendo stata proposta entro il termine di sei mesi decorrente dalla dichiarazione di interruzione del processo ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre respinto l’eccezione della controricorrente secondo cui dovrebbe applicarsi al processo tributario il termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c., rilevando che il processo tributario è regolato da norme proprie e che il rinvio al codice di procedura civile opera solo in via residuale e compatibile. Ha escluso anche la questione di legittimità costituzionale, osservando che la diversità di disciplina rispetto al rito civile non è irragionevole ma riflette la discrezionalità legislativa e la specificità del processo tributario. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine per la riassunzione o per la richiesta di trattazione nel processo tributario è di sei mesi e decorre dalla dichiarazione di interruzione del processo.
art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992
È la norma applicata dalla CTR per dichiarare l’estinzione del giudizio d’appello; la Cassazione ne ha cassato l’applicazione per erroneo calcolo della tempestività dell’istanza di trattazione.
Nel processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile solo per quanto non disposto dal decreto e in quanto compatibili, confermando l’autonomia del rito tributario.
Richiamato per il regime della sospensione feriale dei termini, ritenuto ancora pari a 46 giorni nel 2014.
La riduzione della sospensione feriale a 31 giorni opera solo dal 1 gennaio 2015, non nel 2014.
La disciplina del termine di tre mesi per la riassunzione nel rito civile non si applica automaticamente al processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato ricondotto correttamente a una censura processuale relativa alla declaratoria di estinzione.
artt. 3 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta infondata, poiché la differenza di disciplina del rito tributario rispetto a quello civile non è irragionevole.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per la riassunzione o per l’istanza di trattazione dopo l’interruzione è quello speciale di sei mesi previsto dall’art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla dichiarazione di interruzione, e deve essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini vigente nel periodo considerato.
- La disciplina del processo tributario ha autonomia rispetto al processo civile: le norme del codice di procedura civile si applicano solo in via residuale e purché compatibili, sicché le modifiche dell’art. 305 c.p.c. non si trasferiscono automaticamente nel rito tributario.
- La diversità di disciplina tra processo civile e processo tributario non integra di per sé violazione degli artt. 3 e 111 Cost., costituendo espressione non irragionevole della discrezionalità del legislatore in ragione della specificità del contenzioso tributario.
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