Cassazione Civile, Ordinanza n. 08283/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso possessorio ex art. 703 c.p.c. proposto da due proprietarie che lamentavano la turbativa del possesso della veduta esercitata da due finestre al piano terra del loro immobile, a seguito dell’innalzamento del fondo confinante mediante rialzo del piazzale/terrapieno da parte della cooperativa proprietaria del terreno vicino, situato a distanza inferiore a tre metri dall’edificio frontista. Il Tribunale ordinò in via manutentiva l’arretramento del piazzale fino a una certa distanza dal confine; il provvedimento fu confermato in reclamo e poi in sede di merito. La cooperativa propose appello sostenendo che l’opera non fosse una costruzione, che le aperture non fossero vere vedute ma semplici luci irregolari, che non vi fosse stata lesione della facoltà di inspicere e prospicere e che comunque non potesse disporsi l’arretramento/demolizione perché le attrici avevano dedotto solo la violazione dell’art. 907 c.c. e non dell’art. 873 c.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 872 c.c. quale base per la rimessione in pristino. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, qualificando l’opera come costruzione, riconoscendo la sussistenza delle vedute e ritenendo legittima la rimessione in pristino. Nel ricorso per cassazione la cooperativa dedusse due motivi: con il primo, violazione degli artt. 873, 900, 902 e 907 c.c., insistendo sulla mancanza di una costruzione in senso tecnico, sull’assenza di vedute e sull’insussistenza di un apprezzabile pregiudizio; con il secondo, violazione dell’art. 872 c.c., assumendo che la demolizione/riduzione in pristino non fosse consentita quando fosse dedotta solo la violazione dell’art. 907 c.c., norma collocata fuori dalla sezione sulle distanze tra costruzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a una rivalutazione dei fatti, e in parte infondato, ribadendo che l’obbligo di rispettare la distanza di tre metri dalle vedute ha natura assoluta e opera anche se la nuova opera non impedisca di fatto la veduta, quando si tratti di costruzione; ha inoltre confermato che un terrapieno artificiale costituisce costruzione. Il secondo motivo è stato rigettato perché infondato: la Corte ha ribadito il principio secondo cui la distinzione tra norme integrative e non integrative rileva per la disciplina delle distanze tra costruzioni, ma non per la tutela della veduta; quando è violato il diritto di veduta, essendo diritto reale assoluto, il ripristino dello stato dei luoghi è il rimedio necessario e legittimo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alla rifusione del contributo unificato aggiuntivo, mentre non sono state liquidate spese poiché le intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della cooperativa. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo l’ordine di arretramento/rimessione in pristino del terrapieno realizzato sul fondo della ricorrente, poiché l’opera era stata correttamente qualificata come costruzione e perché la violazione della distanza di tre metri dalle vedute ex art. 907 c.c. legittima il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte ha inoltre rilevato profili preliminari di inammissibilità della memoria depositata da una mera intimata e della procura rilasciata in forma non conforme alla disciplina ratione temporis dell’art. 83 c.p.c. Non essendovi costituzione delle intimate, non sono state liquidate spese di lite; è stato invece disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato come base del ricorso possessorio/manutentivo introduttivo della lite.
È evocato dalla ricorrente per sostenere che la rimessione in pristino sarebbe ammessa solo per la violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni; la Corte esclude che tale limitazione operi per la tutela della veduta.
La Corte ribadisce che la distinzione tra violazione di norme integrative e non integrative rileva per le distanze tra costruzioni, non per i casi di lesione del diritto di veduta; in quest’ultimo caso è legittima la rimessione in pristino.
È richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, in tema di aperture e distinzioni tra luci e vedute.
È richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, sempre per contestare la qualificazione delle aperture come vedute.
L’obbligo di mantenere la distanza di tre metri dalle vedute è qualificato come assoluto e operante anche se la nuova costruzione non impedisca di fatto la veduta; la sua violazione tutela un diritto reale assoluto e consente il ripristino.
La Corte rileva, in rito, che la procura rilasciata in atto diverso, nel regime previgente, avrebbe richiesto la forma notarile per la validità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 907 c.c. non richiede che la nuova opera impedisca in concreto la veduta: l’obbligo di rispettare la distanza di tre metri dalle vedute è assoluto quando l’opera sia una costruzione in senso tecnico.
- Se l’opera realizzata sul fondo vicino è qualificabile come costruzione, la valutazione sulla effettiva menomazione della veduta non esclude la violazione della distanza legale.
- L’innalzamento del terreno mediante terrapieno artificiale può integrare una costruzione rilevante ai fini delle distanze legali.
- La distinzione tra norme integrative e non integrative, ai fini del rimedio demolitorio o ripristinatorio, riguarda la disciplina delle distanze tra costruzioni, ma non limita la tutela del diritto di veduta.
- La lesione del diritto di veduta, quale diritto reale assoluto, può essere ripristinata mediante rimessione in pristino, anche se la violazione sia stata prospettata con riferimento all’art. 907 c.c. e non all’art. 873 c.c.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sulla natura dell’opera e sulla sussistenza delle vedute.
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