Cassazione Civile, Ordinanza n. 24427/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti pubblici, temporaneamente distaccati presso il SECIT del Ministero dell’Economia e delle Finanze, volta ad accertare il diritto a continuare a percepire la c.d. indennità SECIT anche dopo la soppressione della struttura e il rientro alle dipendenze dell’Agenzia datrice di lavoro. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma, invece, aveva riconosciuto in parte il diritto dei lavoratori e condannato l’Agenzia al pagamento delle differenze retributive corrispondenti al mantenimento dell’indennità nella misura già goduta, dal 16.2.2010 fino alla cessazione del rapporto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 45, comma 2, lett. a, d.l. n. 112 del 2008, dell’art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957 e della l. n. 537 del 1993, sostenendo che la soppressione del SECIT e l’abrogazione espressa delle norme incompatibili avrebbero travolto anche l’art. 12 della l. n. 146 del 1980, posto a base dell’indennità; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 12 l. n. 133 del 2008, dell’art. 11, comma 2, l. n. 358 del 1991 e del CCNL Comparto Ministeri, contestando che l’indennità avesse assunto natura di voce retributiva fissa e continuativa, insuscettibile di riduzione in peius. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha richiamato il precedente conforme n. 21475/2019, ribadendo che l’indennità in questione ha natura retributiva e carattere stabile e continuativo, essendo stata attribuita per il solo fatto dell’assegnazione al SECIT e non in relazione alle mansioni concrete o ai risultati. Ha affermato che la soppressione del SECIT e l’abrogazione contenuta nell’art. 45 del d.l. n. 112 del 2008 non incidono su una voce retributiva già riconosciuta dall’art. 11 della l. n. 358 del 1991 e poi disciplinata dalla contrattazione collettiva, sicché non è stato derogato il principio di irriducibilità della retribuzione nel pubblico impiego privatizzato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 45, comma 2, lett. a, d.l. n. 112 del 2008
l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la soppressione del SECIT, ivi compresi gli articoli della l. n. 146 del 1980, non travolge l’indennità già riconosciuta ai dipendenti sulla base di altra fonte normativa e della contrattazione collettiva
art. 202 d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta incompatibilità normativa, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’eliminazione dell’indennità
l. n. 537 del 24 dicembre 1993
richiamata nel primo motivo come parte del quadro normativo, senza che la Corte ne ricavi una disciplina idonea a escludere il diritto dei lavoratori
art. 12 della legge n. 146 del 1980
norma istitutiva della speciale indennità SECIT; la Corte osserva che l’abrogazione delle disposizioni in essa contenute non è sufficiente a eliminare la voce retributiva già consolidata in capo ai lavoratori
art. 12 della legge n. 133 del 2008
richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto idoneo a escludere la natura stabile della retribuzione maturata
art. 11, comma 2, della legge n. 358 del 1991
ha esteso la speciale indennità al personale SECIT con carattere generale, per il solo fatto dell’assegnazione, e costituisce la base del diritto mantenuto dai lavoratori
Contratto Collettivo Nazionale per il Comparto Ministeri autorizzato con d.P.C.M. 3 marzo 1995, n. 63
la Corte valorizza la successiva disciplina collettiva dell’indennità, ritenendo che essa non sia stata travolta dalla sopravvenuta abrogazione legislativa
utilizzato per rinviare alla motivazione della precedente sentenza conforme richiamata dalla Corte
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come base per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza della ricorrente
Massime di principio
- Un’indennità attribuita con carattere generale al personale assegnato a una determinata struttura, indipendentemente dalle mansioni concretamente svolte e dai risultati, può assumere natura retributiva stabile e continuativa, con conseguente protezione contro riduzioni peggiorative.
- L’abrogazione espressa di una disciplina normativa incompatibile con la soppressione di un ufficio non elimina automaticamente una voce economica già riconosciuta da una diversa disposizione legislativa e poi disciplinata dalla contrattazione collettiva, se quest’ultima non è a sua volta espressamente travolta.
- Nel pubblico impiego privatizzato opera il principio di irriducibilità della retribuzione: il trattamento economico maturato non può essere peggiorato senza una specifica base normativa idonea a derogarlo.
- In sede di legittimità, un ricorso che riproponga questioni già risolte da un precedente conforme della Corte, senza elementi nuovi idonei a mutare l’orientamento, è destinato al rigetto.
- Ai fini dell’interpretazione di una voce retributiva controversa, rileva il suo titolo costitutivo originario, la generalità del criterio di attribuzione e l’eventuale successiva stabilizzazione nella contrattazione collettiva, più che la sola dichiarazione iniziale di non pensionabilità.
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