Cassazione Civile, Ordinanza n. 22829/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandataria)
La controversia
Nel contesto dell'amministrazione straordinaria di una società mandataria di ATI, una società mandante aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione di un credito di oltre un milione di euro, relativo all'attività svolta e ai costi sostenuti nell'ambito dell'associazione, nonché la restituzione o la manleva per le somme che essa avrebbe potuto dover versare o risarcire quale componente dell'ATI in conseguenza dell'eventuale rigetto dell'azione di risoluzione del contratto di appalto promossa dalla mandataria nei confronti della stazione appaltante. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo, tra l'altro, che non risultasse una dissociazione formale della ricorrente dalla decisione di agire giudizialmente, che le contestazioni sulla legittimità della deliberazione dovessero essere fatte valere con arbitrato ex regolamento ATI e, soprattutto, che mancasse prova del nesso causale tra l'iniziativa giudiziaria e i danni lamentati, essendo la risoluzione in danno stata determinata da inadempimenti dell'ATI. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: violazione delle norme sul mandato e del regolamento ATI per avere il giudice ritenuto valida la delibera del comitato di gestione assunta senza il consenso unanime di tutti i partecipanti; erronea applicazione della clausola arbitrale, sostenendo che la controversia non fosse arbitrabile in assenza di una delibera validamente adottata; omessa considerazione della clausola del regolamento che prevedeva la manleva tra le imprese componenti l'ATI; omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancanza di una formale delibera autorizzativa, l'assenza di voto favorevole della ricorrente, la mancanza di unanimità e l'esistenza del nesso causale tra l'azione giudiziaria e i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura formulata come omesso esame di fatti decisivi mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, perché il tribunale aveva esaminato il fatto storico rilevante e aveva escluso la prova del nesso causale tra la mancata adesione alla causa e i pregiudizi economici lamentati; al contrario, gli elementi richiamati dal giudice di merito conducevano a ritenere che la risoluzione del contratto e le conseguenti pretese risarcitorie fossero dovute agli inadempimenti dell'ATI. Poiché tale ratio decidendi autonomamente sufficiente non era stata validamente scalfita, le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in applicazione del principio secondo cui la mancata o inefficace impugnazione di una ratio autonoma rende improduttive di effetti le doglianze sulle altre. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
decreto, ex art 99 l. fall.
indica il rimedio di opposizione allo stato passivo nel procedimento concorsuale.
richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti.
richiamato quale disciplina del mandato applicata ai rapporti interni dell'ATI.
richiamato quale dovere del mandatario nell'esecuzione del mandato.
richiamato in tema di limiti dei poteri del mandatario.
richiamato in relazione alle obbligazioni verso i mandanti e ai rapporti nel mandato collettivo.
art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006
richiamato per sostenere la disciplina dell'ATI negli appalti pubblici e la ripartizione dei poteri tra mandataria e mandanti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei primi tre motivi.
richiamato come vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 23 regolamento ATI
richiamato dal tribunale per affermare che le contestazioni sulla legittimità delle decisioni del comitato di gestione dovevano essere devolute ad arbitrato.
art. 5 regolamento ATI
richiamato insieme alle norme sul mandato per contestare la validità della deliberazione del comitato di gestione.
art. 12 regolamento ATI
richiamato insieme alle norme sul mandato per contestare la validità della deliberazione del comitato di gestione.
art. 7, comma 3, lett. h, regolamento ATI
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un obbligo di manleva tra i componenti dell'ATI in caso di domande risarcitorie del committente o di terzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, la mancata o inefficace censura di tale ratio rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze dirette contro le altre rationes.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Nel rapporto interno di un'ATI o di un'associazione assimilabile al mandato collettivo, la contestazione della legittimità delle deliberazioni organizzative e gestionali può essere devoluta alle forme di tutela previste dal regolamento dell'associazione, inclusa la clausola compromissoria, se invocabile e rilevante.
- Per pretendere il ristoro o la manleva dei pregiudizi asseritamente derivati dall'iniziativa giudiziaria di un componente dell'associazione, occorre allegare e provare in modo specifico il nesso causale tra tale iniziativa e il danno lamentato; in difetto, la domanda non può essere accolta.
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