Cassazione Civile, Ordinanza n. 24133/2025 del 28/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento e successivo impiego del lavoratore, per un periodo compreso tra l'1.5.2009 e il 30.4.2010, in un settore aziendale diverso da quello in cui aveva maturato per anni la propria esperienza professionale. La Corte d'appello aveva ritenuto provato un demansionamento/dequalificazione professionale, consistito nell'assegnazione a compiti marginali nel settore informatico, non coerenti con il bagaglio professionale sviluppato nel settore risorse umane, relazioni sindacali e organizzazione del lavoro, e aveva liquidato un danno da impoverimento della professionalità. La società ricorrente ha impugnato la decisione denunciando: 1) violazione dell'art. 2103 c.c., sostenendo che non fosse provata la dequalificazione nella nuova assegnazione; 2) violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 2103, 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando carenza di allegazione e prova del danno professionale e del nesso causale; 3) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., censurando la liquidazione equitativa del danno e i criteri utilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti e tre i motivi di ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sia sull'effettiva sussistenza della dequalificazione sia sulla prova del pregiudizio alla professionalità, fondando il proprio convincimento su documenti e deposizioni testimoniali, e non su una automatica configurazione del danno in re ipsa. Ha inoltre reputato congrua la liquidazione equitativa del danno, rapportata a un periodo di demansionamento di un anno e al complessivo accertamento del pregiudizio professionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
disciplina le mansioni e fonda l'illegittimità dell'assegnazione a compiti incompatibili con la professionalità acquisita; la violazione può integrare demansionamento risarcibile se provata.
norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'inadempimento datoriale e la responsabilità contrattuale.
richiamato dalla ricorrente sul nesso tra inadempimento e danno risarcibile.
richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle doglianze sul danno e sugli accessori.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; il danno da demansionamento non è automatico e va allegato e dimostrato.
richiamato insieme all'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni.
la prova del danno da demansionamento può essere fornita anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando elementi concreti della vicenda lavorativa.
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano applicabili al risarcimento richiesto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Cass. n. 21/2019
richiamata come precedente sul fatto che il danno da demansionamento non si presume automaticamente e può essere provato anche per presunzioni.
Sez. un., 22.2.2010, n. 4063
richiamata quale precedente sul principio che il danno da demansionamento non è in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova.
Cass. n. 6572/2006
richiamata insieme alle Sezioni Unite a sostegno del medesimo principio in tema di danno da demansionamento.
Cass., sez. lav., 11.11.2022, n. 33427
richiamata come conferma recente dell'orientamento consolidato sulla necessità di allegazione e prova del danno.
Cass. n. 34073/2021
richiamata per gli indici presuntivi rilevanti nella prova del danno alla professionalità.
Cass. n. 3822/2021
richiamata per l'anzianità di servizio quale elemento valutabile ai fini presuntivi.
Cass. n. 4652/2009
richiamata per l'anzianità di servizio quale elemento valutabile ai fini presuntivi.
Cass. n. 15955/2004
richiamata per l'anzianità di servizio quale elemento valutabile ai fini presuntivi.
Massime di principio
- Il danno da demansionamento o dequalificazione professionale non si presume automaticamente per il solo inadempimento datoriale, ma richiede una specifica allegazione del pregiudizio e una prova, anche per presunzioni, fondata su elementi concreti della vicenda lavorativa.
- Ai fini della prova del danno alla professionalità sono rilevanti, tra gli altri, la qualità e quantità delle mansioni svolte, la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la collocazione lavorativa successiva, la marginalità delle attività assegnate e l'eventuale assenza di formazione o riqualificazione.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza del demansionamento e sulla prova del danno è censurabile in cassazione solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione; quando il convincimento sia fondato su documenti e testimonianze specificamente valorizzati, non è consentito sostituire una diversa lettura del fatto.
- La liquidazione equitativa del danno da demansionamento è legittima se il giudice indica gli elementi fattuali che sorreggono la quantificazione, in particolare durata e intensità del pregiudizio professionale, e se il parametro utilizzato risulta coerente con l'accertamento compiuto.
- L'espressione 'danno alla professionalità' presuppone l'accertamento di un concreto impoverimento della capacità professionale acquisita o della mancata acquisizione di ulteriore professionalità, non essendo sufficiente la mera astratta difformità delle mansioni rispetto a quelle precedenti.
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