Cassazione Civile, Ordinanza n. 31214/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello di due contribuenti avverso un avviso di accertamento relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno 2013. La controversia nasceva dalla cessione di alcuni immobili, alcuni dei quali ancora in corso di costruzione, che le parti avevano qualificato come operazione soggetta a IVA con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Ufficio aveva invece riqualificato l'operazione assoggettandola a imposta di registro proporzionale, ritenendo che gli immobili dovessero considerarsi ultimati perché accatastati. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione delle sentenze tributarie e civili, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato il presupposto fattuale, cioè che gli immobili fossero ancora da ultimare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata faceva espresso riferimento, sia in fatto sia in motivazione, alla natura di fabbricati ancora in costruzione; su tale base aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972, richiamando l'orientamento secondo cui i beni ancora nel circuito produttivo non beneficiano dell'esenzione IVA prevista per i fabbricati strumentali ultimati. La Corte ha aggiunto che l'Agenzia non aveva assolto all'onere di indicare elementi idonei a dimostrare l'erroneità dell'accertamento in fatto compiuto dalla CTR, limitandosi a sollecitare un nuovo giudizio sul merito fattuale, non consentito in cassazione. Tuttavia, poiché il ricorso era diretto in sostanza a contestare un accertamento di fatto e risultava privo di adeguata specificità, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione era dedotta per sostenere la nullità della decisione impugnata.
Richiamato insieme alle altre norme processuali come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare l'asserita mancanza di motivazione della sentenza di merito.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Indicato come vizio denunciato in cassazione per asserita nullità della sentenza.
art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972
La Corte ha confermato che l'esenzione IVA prevista per i fabbricati strumentali non si applica ai beni ancora in costruzione, inseriti nel circuito produttivo; in tali casi opera il regime alternativo IVA/imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Richiamato quale disciplina IVA applicabile alla cessione di fabbricati, con esclusione dell'esenzione per immobili ancora da ultimare.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto quando la censura, pur formalmente proposta come vizio di motivazione o nullità, miri in realtà a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione del percorso argomentativo; non ricorre quando la sentenza richiami espressamente il fatto decisivo posto a base della decisione e lo colleghi alla norma applicata.
- Ai fini del trattamento IVA delle cessioni immobiliari, i fabbricati ancora in costruzione non sono equiparabili ai fabbricati ultimati strumentali ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972.
- Quando la cessione di un immobile rientra nel regime IVA, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa secondo il meccanismo di alternatività tra IVA e imposta di registro.
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