Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31214/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello di due contribuenti avverso un avviso di accertamento relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno 2013. La controversia nasceva dalla cessione di alcuni immobili, alcuni dei quali ancora in corso di costruzione, che le parti avevano qualificato come operazione soggetta a IVA con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Ufficio aveva invece riqualificato l'operazione assoggettandola a imposta di registro proporzionale, ritenendo che gli immobili dovessero considerarsi ultimati perché accatastati. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione delle sentenze tributarie e civili, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato il presupposto fattuale, cioè che gli immobili fossero ancora da ultimare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata faceva espresso riferimento, sia in fatto sia in motivazione, alla natura di fabbricati ancora in costruzione; su tale base aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972, richiamando l'orientamento secondo cui i beni ancora nel circuito produttivo non beneficiano dell'esenzione IVA prevista per i fabbricati strumentali ultimati. La Corte ha aggiunto che l'Agenzia non aveva assolto all'onere di indicare elementi idonei a dimostrare l'erroneità dell'accertamento in fatto compiuto dalla CTR, limitandosi a sollecitare un nuovo giudizio sul merito fattuale, non consentito in cassazione. Tuttavia, poiché il ricorso era diretto in sostanza a contestare un accertamento di fatto e risultava privo di adeguata specificità, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione era dedotta per sostenere la nullità della decisione impugnata.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme alle altre norme processuali come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare l'asserita mancanza di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Indicato come vizio denunciato in cassazione per asserita nullità della sentenza.

  • art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972

    La Corte ha confermato che l'esenzione IVA prevista per i fabbricati strumentali non si applica ai beni ancora in costruzione, inseriti nel circuito produttivo; in tali casi opera il regime alternativo IVA/imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

  • d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale disciplina IVA applicabile alla cessione di fabbricati, con esclusione dell'esenzione per immobili ancora da ultimare.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto quando la censura, pur formalmente proposta come vizio di motivazione o nullità, miri in realtà a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione del percorso argomentativo; non ricorre quando la sentenza richiami espressamente il fatto decisivo posto a base della decisione e lo colleghi alla norma applicata.
  • Ai fini del trattamento IVA delle cessioni immobiliari, i fabbricati ancora in costruzione non sono equiparabili ai fabbricati ultimati strumentali ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972.
  • Quando la cessione di un immobile rientra nel regime IVA, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa secondo il meccanismo di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.