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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25216/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata. Con il primo motivo la difesa ha denunciato violazione di legge sostanziale e processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del c.d. pericolo immaginario, sostenendo che la valutazione avrebbe dovuto essere letta alla luce dell'art. 1431 c.c. Con il secondo motivo sono stati dedotti, in ordine alla pena e ai benefici di legge, i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), c.p.p., lamentando il mancato riconoscimento del concorso anomalo/attenuante di cui all'art. 114 c.p., il mancato minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto inoltre tardive le memorie sopravvenute, perché depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e a contrapporre alla motivazione di merito un diverso criterio ricostruttivo, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva motivato in modo логico e completo la sussistenza dell'aggravante ex art. 640, comma 2, n. 2, c.p. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già disattese in appello con motivazione non illogica, con riguardo alla non configurabilità dell'art. 114 c.p. per l'essenzialità del contributo, alla scelta di pena sopra il minimo per la gravità della condotta e al diniego delle attenuanti generiche per la personalità dell'imputato e i precedenti ostativi. Sono state dichiarate tardive le memorie. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1431 c.c.

    richiamato dalla difesa in modo non ritenuto pertinente rispetto alla valutazione della circostanza aggravante nel processo penale

  • art. 640, comma 2, n. 2, c.p.

    norma posta a base del riconoscimento dell'aggravante contestata, ritenuto corretto e adeguatamente motivato dal giudice di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), c.p.p.

    invocato per censurare pena, benefici e motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti reiterativi e quindi inammissibili

  • art. 114 c.p.

    non riconosciuto perché il contributo dell'imputato è stato ritenuto essenziale nella realizzazione della truffa

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono state escluse in ragione della complessiva analisi del fatto, della personalità del soggetto e dei precedenti ostativi

  • art. 611 c.p.p.

    il termine per depositare motivi nuovi e memorie è stato considerato scaduto, rendendo tardive le memorie sopravvenute

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o contrapporre alla motivazione di merito un diverso modello ricostruttivo dei fatti.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando il giudice d'appello espone, anche sinteticamente ma in modo logico e adeguato, le ragioni della decisione, potendo restare implicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili con l'esito raggiunto.
  • La censura sulla mancata assunzione di una prova o sulla valutazione dell'aggravante non è ammissibile se mira, in sostanza, a sostituire la lettura difensiva a quella del giudice di merito senza evidenziare un reale vizio logico-giuridico.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando ripropone in cassazione doglianze già formulate in appello e puntualmente respinte con argomentazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità.
  • Ai fini dell'art. 114 c.p., il giudice può escludere il riconoscimento della diminuente quando il contributo dell'agente risulti essenziale alla realizzazione del reato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sopra il minimo edittale possono essere legittimamente fondati sulla gravità concreta del fatto, sulla personalità dell'imputato e sui precedenti rilevanti, se adeguatamente motivati.
  • Le memorie e i motivi nuovi depositati oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. sono tardivi e non possono essere esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata

Testo integrale

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