Sentenza n. 1905/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1153/2024, che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado e d'appello
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza del 20 maggio 2024, n. 1153, passata in giudicato e notificata al Comune il 2 gennaio 2025. Il titolo aveva distratto in suo favore, quale avvocato dichiaratosi antistatario, le spese del precedente giudizio innanzi al Giudice di Pace (€ 43,00 per esborsi ed € 278,00 per competenze, oltre accessori) e del successivo giudizio di appello (€ 64,50 per esborsi ed € 462,00 per competenze, oltre accessori). Ha chiesto che fosse ordinato al Comune di pagare quanto dovuto, detratto l'eventuale già corrisposto, e ha domandato una penalità di mora per il ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza: il Comune deve eseguire integralmente il giudicato pagando le somme liquidate nel titolo, al netto di quanto eventualmente già versato, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Scaduto il termine senza adempimento, il Segretario comunale di Corigliano Rossano, con facoltà di delega, dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta del ricorrente. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 300, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato contiene una pretesa creditoria ancora insoddisfatta e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
La penalità di mora è ammissibile anche nell'ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro; in assenza di iniquità o altre cause ostative può essere fissata nella misura degli interessi legali per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo e si aggiunge agli interessi dovuti in base al titolo o alla legge.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta.
La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, se l'amministrazione resta inerte, con l'insediamento del commissario ad acta.
che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 278,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Michele Biamonte dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c .
Il titolo esecutivo aveva disposto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario; la decisione di ottemperanza ne ordina il pagamento al creditore indicato nel giudicato.
art. 1, comma 781, l. 208/2015
deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015);
La modifica normativa richiamata conferma l'ammissibilità della penalità di mora anche per l'esecuzione di sentenze di condanna pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di somme, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detraendo quanto eventualmente già pagato; grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di una condanna al pagamento di somme di denaro e, se non ricorrono iniquità o altre cause ostative, può essere quantificata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo o alla legge.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento emesso in sede di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
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