Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09610/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino senegalese aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011, contro un decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998. Il Giudice di pace di Como aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 13 T.U. immigrazione e dell'art. 7 del d.lgs. n. 25/2008, sostenendo di avere presentato domanda di protezione internazionale dopo la notifica del decreto di espulsione, a causa delle proprie condizioni di salute, e lamentando che il giudice di merito non avesse sospeso il procedimento in attesa della definizione di tale domanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la domanda di protezione internazionale sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, il provvedimento espulsivo non diviene invalido per sopravvenienza, ma resta soltanto sospesa la sua efficacia; pertanto il giudice di pace, investito dell'opposizione, non può annullare il decreto per tale sola ragione, ma deve sospenderne l'efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. Poiché il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione senza disporre la sospensione, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Como, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    comma 2, lett. a; comma 8

    Il decreto di espulsione emesso ai sensi di tale norma, se sopravviene domanda di protezione internazionale proposta dopo la sua adozione, non perde validità ma ne resta sospesa l'efficacia fino alla definizione della domanda.

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2011

    È richiamato come base del giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione.

  • art. 7 d.lgs. n. 25/2008

    La proposizione della domanda di protezione internazionale incide sul regime di efficacia del decreto di espulsione, imponendone la sospensione in attesa della definizione della procedura di protezione.

Massime di principio

  • Se la domanda di protezione internazionale è proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, il provvedimento espulsivo non è affetto da sopravvenuta invalidità, ma la sua efficacia deve restare sospesa fino alla definizione della domanda.
  • Il giudice investito dell'opposizione al decreto di espulsione non può limitarsi a rigettare il ricorso quando risulti pendente una domanda di protezione internazionale successiva al decreto, dovendo invece disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento espulsivo.
  • La tutela cautelare/processuale del richiedente protezione internazionale opera come arresto temporaneo dell'efficacia del provvedimento espulsivo, non come causa automatica di annullamento del decreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.