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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02198/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società estera)

La controversia

La controversia trae origine da un sinistro occorso durante un'escursione in Namibia, inserita in un pacchetto di viaggio acquistato da due viaggiatori presso una società italiana. A seguito dell'incidente, il Tribunale aveva accolto in parte le domande risarcitorie dei viaggiatori contro la società italiana, ma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di garanzia/manleva proposta dalla società italiana nei confronti della società namibiana che aveva materialmente organizzato l'escursione. In appello, la Corte territoriale ha invece affermato la giurisdizione italiana sulla chiamata in garanzia e ha condannato la società namibiana a tenere indenne la società italiana di tutte le somme dovute ai viaggiatori. La società namibiana ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo, scrutinato dalle Sezioni Unite, riguardava la giurisdizione ed è stato rigettato con dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano; il secondo denunciava violazione dell'art. 353 c.p.c. perché, una volta riformata la declinatoria di giurisdizione del primo giudice, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al Tribunale e non decidere nel merito, leso il principio del doppio grado; il terzo censurava la mancata/erronea individuazione della legge applicabile alla manleva ai sensi della l. n. 218/1995 e della Convenzione di Roma. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il motivo relativo alla violazione dell'art. 353 c.p.c., rilevando che, quando il primo giudice abbia dichiarato il difetto di giurisdizione e il giudice d'appello affermi invece la giurisdizione negata, deve disporsi la rimessione della causa al primo giudice; se il giudice d'appello decide invece nel merito, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lodi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    Nella vigenza della norma, se il giudice d'appello afferma la giurisdizione negata dal primo giudice, deve rimettere la causa al giudice di primo grado; se non lo fa e decide nel merito, la decisione va cassata con rinvio al primo giudice.

  • art. 14 l. 218/1995

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'applicazione della legge straniera al rapporto di manleva in caso di affermazione della giurisdizione italiana.

  • art. 57 l. n. 218/1995

    Richiamato come criterio di individuazione della legge sostanziale applicabile alla domanda di rivalsa/manleva.

  • art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980

    Richiamato quale criterio di collegamento per la legge applicabile al rapporto obbligatorio.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato per escludere che la Convenzione garantisca un diritto al doppio grado di giurisdizione in materia civile; tutela invece il diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per affermare che il diritto all'equo processo non comprende il diritto a un secondo grado di giudizio civile.

  • art. 2 Protocollo n. 7 CEDU

    Richiamato per precisare che il diritto al doppio grado di giurisdizione è previsto nel sistema CEDU solo in materia penale per chi sia dichiarato colpevole.

  • art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022

    Cita l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., con efficacia per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023.

  • art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. cit.

    Indicato come disciplina transitoria dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c.

  • art. 1, comma 380, lett. a, l. n. 197/2022

    Richiamato in relazione alla disciplina transitoria dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado declina la giurisdizione e il giudice d'appello la riconosce, il giudice d'appello deve applicare l'art. 353 c.p.c. e rimettere la causa al primo giudice, senza decidere il merito.
  • La violazione dell'obbligo di rimessione al primo giudice in caso di riforma della declinatoria di giurisdizione determina cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
  • Il principio del doppio grado di giurisdizione, in questo contesto, è presidio di ordine pubblico processuale interno e non può essere eluso in nome della sola ragionevole durata del processo.
  • La CEDU non garantisce, nelle controversie civili, un diritto al doppio grado di giudizio; il relativo diritto è riconosciuto espressamente solo in materia penale nei limiti del Protocollo n. 7.
  • La mera difesa nel merito o la valutazione aggiuntiva compiuta dal giudice d'appello non valgono a sanare l'omissione della rimessione al primo giudice quando la sentenza di primo grado abbia declinato la giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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