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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18620/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto prestato per molti anni da un soggetto in favore di una società familiare, con dedotta continuità delle mansioni dal 2000 al 2019 e successiva formalizzazione, nel 2015, di un rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto sin dall’origine e il pagamento di differenze retributive e di competenze di fine rapporto; il giudice di merito aveva riconosciuto solo il TFR lordo contabilmente non contestato, ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa e respinto le ulteriori pretese economiche. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente desunto la subordinazione del periodo 2000-2015 dal solo fatto che, dopo il 2015, era stato instaurato un formale rapporto di lavoro subordinato; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che il lavoratore non avesse provato la subordinazione nel periodo anteriore al 2015 e che gli elementi di causa escludessero la dipendenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva fondato la qualificazione del pregresso rapporto solo sul successivo rapporto subordinato, ma aveva svolto un accertamento complessivo, valorizzando le allegazioni del lavoratore, la continuità delle mansioni, le modalità concrete di svolgimento della prestazione, la dipendenza dagli amministratori e l’assenza di una reale cesura tra le due fasi del rapporto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione dei fatti e, comunque, si scontrava con il limite della doppia conforme, non essendo state indicate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate e distratte in favore del difensore antistatario della controparte, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che il giudice di merito ne avesse violato la regola, perché la subordinazione è stata accertata sulla base di un complesso di elementi probatori e non per una mera inferenza dal rapporto successivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché diretto alla rivalutazione del merito e comunque precluso dalla doppia conforme.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato quale fondamento della preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 e alla disciplina del controllo di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato non può essere desunta in modo meramente automatico da un successivo rapporto formalmente subordinato, ma deve risultare da un accertamento complessivo delle modalità concrete di svolgimento della prestazione e della continuità del vincolo.
  • Ai fini della prova della subordinazione, il giudice di merito può valorizzare la sostanziale identità di mansioni e di assetto organizzativo tra la fase antecedente e quella successiva alla formalizzazione del rapporto, purché tale elemento sia utilizzato come riscontro di ulteriori dati probatori e non come unico fondamento della decisione.
  • Il motivo di ricorso per violazione dell’art. 2697 c.c. è infondato se il giudice di merito ha correttamente valutato le prove e non ha invertito il riparto dell’onere probatorio, ma ha semplicemente tratto una conclusione di fatto dalle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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