Cassazione Civile, Ordinanza n. 16079/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasce dalla domanda proposta da una proprietaria di sottotetti al grezzo contro diversi vicini-condomini, con la quale si chiedeva tutela contro immissioni di fumo e odori provenienti da canne fumarie poste al servizio di cucine e bagni, nonché contro il rischio derivante da sfiati in eternit presenti nei sottotetti. Il Tribunale aveva qualificato la domanda, per la parte relativa a fumo e odori, ai sensi dell’art. 844 c.c. e, per il pericolo paventato in relazione alla manutenzione dei manufatti, ai sensi dell’art. 1172 c.c.; aveva escluso sia la sussistenza di immissioni e di un pericolo attuale, sia la fondatezza di alcune doglianze, ma aveva ordinato alla terza chiamata la messa a norma di interventi di manutenzione ritenuti non conformi. La Corte d’appello ha poi rigettato gli appelli riuniti della proprietaria e della società terza chiamata. In cassazione la proprietaria ha proposto cinque motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 1172 c.c., per avere la Corte d’appello escluso il danno temuto nonostante canne fumarie crepate e trafilamenti, valorizzando la sola dichiarazione di non uso delle canne; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la consulenza tecnica non avesse esaminato le canne fumarie in contestazione perché dichiarate inutilizzate; 3) falsa applicazione degli artt. 844 e 2043 c.c., per avere escluso l’illiceità delle immissioni odorose sul presupposto che le soffitte non fossero abitabili e non vi fosse pericolo per la salute; 4) violazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 12 L. n. 257/1992 e del d.m. 6 settembre 1994, sostenendo che la valutazione del rischio e la bonifica dell’eternit spettassero ai proprietari degli sfiati e non all’attrice; 5) violazione del d.m. 12 aprile 1996 in tema di prevenzione incendi, per avere la Corte d’appello ritenuto irrilevante, ai fini dell’art. 1172 c.c., la dedotta non conformità della centrale termica. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile per doppia conforme e comunque perché mirava a una rivalutazione del fatto, il terzo inammissibile per mancata censura di tutte le rationes decidendi, il quarto inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione e confondeva il rischio di esposizione all’amianto con il pericolo richiesto dall’azione di danno temuto, e il quinto inammissibile perché si limitava a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti senza scalfire l’accertamento di insussistenza del pericolo. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e, poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la sentenza d’appello che aveva respinto le domande della proprietaria relative a immissioni, danno temuto e bonifica dei manufatti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., a una somma equitativa in favore dei controricorrenti e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende; ha infine dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la tutela contro le immissioni occorre che la censura investa l’accertamento di fatto sull’esistenza delle immissioni e non solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; il motivo è inammissibile se manca la prova del presupposto fattuale delle immissioni lamentate.
L’azione di danno temuto richiede la prova concreta di una situazione di pericolo attuale; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell’individuare le misure idonee a ovviare al pericolo e l’accertamento in fatto non è rivalutabile in cassazione.
Il richiamo alla responsabilità aquiliana non supera il rilievo che, in assenza di un accertamento del fatto lesivo o del pericolo, manca il presupposto per l’accoglimento della domanda.
La censura per violazione di legge è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata e tende solo a una diversa ricostruzione del fatto.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in caso di doppia conforme se il ricorso non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato e il ricorso deve indicare specificamente la diversità delle rationes di fatto tra primo e secondo grado.
Il principio iura novit curia non consente di supplire a un motivo di appello generico o inammissibile; l’individuazione della norma applicabile presuppone una censura ritualmente formulata.
La disciplina sull’amianto non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a sostituire la prova del pericolo richiesta dall’azione proposta; il richiamo alla normativa di settore non basta se manca l’accertamento del rischio concreto.
d.m. 6 settembre 1994
Le regole tecniche sulla valutazione del rischio amianto non sono state considerate sufficienti a fondare, da sole, la domanda di danno temuto senza prova del pericolo concreto.
d.m. 12 aprile 1996
La dedotta violazione delle prescrizioni antincendio non rileva se il giudice di merito ha accertato, in fatto, l’insussistenza di una situazione di pericolo e l’archiviazione della segnalazione.
La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dai commi richiamati, in particolare la responsabilità aggravata.
La conferma della proposta di definizione anticipata è stata letta come ipotesi tipica di abuso del processo, con condanna equitativa in favore della controparte e ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La soccombenza comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’azione di danno temuto presuppone la prova di un pericolo concreto e attuale: il mero richiamo a condizioni di degrado o a possibili future criticità non basta se il giudice di merito ha escluso in fatto la situazione di rischio.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura del consulente tecnico o dei documenti.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Nel caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorso indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il principio iura novit curia non può sanare un motivo di appello generico: il giudice applica la norma solo se la censura di merito è stata ritualmente e specificamente introdotta.
- La violazione di norme tecniche o di settore non basta, da sola, a fondare l’accoglimento di una domanda di tutela atipica se manca l’accertamento del nesso tra quella violazione e il pericolo o il danno dedotto.
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