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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25160/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria notificato dall'agente della riscossione, fondato su cartelle di pagamento che il contribuente assumeva non essergli mai state notificate, o comunque estranee alla sua persona fisica. La CTR della Puglia aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di omessa notifica delle cartelle perché, a suo dire, proposta solo con memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo, aggiungendo inoltre che le cartelle dovevano considerarsi definitive. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, da un lato, violazione delle norme del processo tributario sulla proposizione delle eccezioni e, dall'altro, violazione delle norme sulla prova della notifica e sull'onere probatorio, sostenendo che l'agente della riscossione avesse prodotto solo estratti di ruolo e non la prova della rituale notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che l'eccezione di omessa notifica delle cartelle era stata in realtà già dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado e non era quindi nuova né inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito perché la statuizione di inammissibilità resa dalla CTR assorbiva le ulteriori argomentazioni sulla definitività delle cartelle e sulla prova della notifica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per censurare l'erronea qualificazione come nuova dell'eccezione proposta dal contribuente; la Corte osserva che l'eccezione risultava già contenuta nel ricorso introduttivo.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla memoria illustrativa; la Corte non lo applica per ritenere nuova l'eccezione, poiché questa era già stata dedotta originariamente.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per contestare la declaratoria di novità dell'eccezione; la Corte accoglie la censura perché l'eccezione non era stata introdotta per la prima volta in appello.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la prova della notificazione delle cartelle; la questione resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'agente della riscossione non aveva assolto l'onere di provare la notifica delle cartelle; il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un'eccezione non è nuova né inammissibile se risulta già dedotta nel ricorso introduttivo, anche quando in memoria successiva sia solo ulteriormente precisata o sviluppata.
  • La declaratoria di inammissibilità di una questione assorbe le ulteriori affermazioni della decisione di merito che su quella stessa questione si fondano.
  • In tema di riscossione, la contestazione dell'omessa notifica delle cartelle sottese a un atto impugnato deve essere esaminata nel merito quando risulti ritualmente proposta sin dall'atto introduttivo.
  • Quando il giudice di merito ha erroneamente dichiarato nuova un'eccezione già tempestivamente introdotta, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame delle questioni non decise.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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