Cassazione Penale, Sentenza n. 27122/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestano rispettivamente: a) da parte di Mengarelli, la duplicazione dei capi di imputazione relativi a plurime intestazioni fittizie (art. 512-bis) con violazione del divieto di bis in idem e motivazione carente sul punto, nonché censure sulla sussistenza del dolo specifico e sull'applicazione dell'aggravante speciale art. 416-bis.1; b) da parte della Procura, la decisione del Tribunale che ha escluso rilevanza partecipativa e/o concorso esterno rispetto a ulteriori condotte di intestazione fittizia e la mancata adeguata valutazione della persistenza temporale, del ruolo svolto dall'indagato, della nozione di partecipe e della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati in parte. Per Mengarelli: accolto il primo motivo relativo alla possibile unitarietà delle condotte di intestazione fittizia (art. 512-bis) ritenute dal ricorrente segmenti di un'unica vicenda; l'ordinanza impugnata è annullata sul punto e rinviata al Tribunale di Roma per nuovo esame, con gli altri motivi assorbiti. Per la Procura: il Tribunale aveva illegittimamente svalutato le plurime condotte di intestazione fittizia e il ruolo di "cerniera" dell'indagato, omettendo di valutare se tali condotte costituiscano indici di partecipazione all'associazione di stampo mafioso o di concorso esterno; quindi anche su questo profilo l'ordinanza è annullata e rinviata al Tribunale di Roma per nuovo esame (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). In sintesi: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame su entrambe le questioni indicate.
Norme richiamate
Delitto di intestazione fittizia: la decisione evidenzia che la natura "istantanea con effetti permanenti" della fattispecie non è di per sé risolutiva rispetto alla questione se più atti costituiscano fatti autonomi o segmenti di un unico reato; occorre valutazione concreta della unitarietà negoziale, ideativa ed esecutiva.
Associazione di stampo mafioso: le condotte di intestazione fittizia possono costituire il mezzo attraverso il quale il sodalizio realizza il suo programma di inquinamento economico-sociale e pertanto possono essere utilizzate, se adeguatamente dimostrate, come indici della partecipazione.
Aggravante speciale (agevolativa): applicata quando le condotte facilitano l'attività del sodalizio; la Corte richiama che la valutazione del ruolo e della "messa a disposizione" può supportare il riconoscimento dell'aggravante e non è preclusa da valutazioni cautelari precedenti.
Concorso di persone nel reato: rilevante per valutare se le molteplici condotte costituiscano atti autonomi o partecipazioni a un progetto unitario.
Favoreggiamento personale (art. 378) richiamato nel procedimento: la Corte precisa che la qualificazione come favoreggiamento personale richiede che il reato presupposto sia cessato; in sua assenza può configurarsi invece partecipazione all'associazione o concorso esterno.
artt. 273, 649 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in tema di motivazione e duplicazione di capi; la Corte richiede una verifica concreta della natura unitaria o autonoma delle condotte, oltre il mero richiamo formale ai capi di imputazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limite nell'enunciazione dei motivi in sede di riesame: i motivi devono essere enunciati nei limiti necessari per la motivazione, come osservato in udienza.
Regola competente per il rinvio: la Corte rinvia il giudizio per nuovo esame al Tribunale di Roma, applicando la norma di competenza procedurale.
Massime di principio
- La qualificazione di più atti come reati autonomi o come segmenti di un unico reato richiede valutazione concreta della unitarietà negoziale, ideativa e causale; non è sufficiente richiamare la natura giuridica astratta della fattispecie.
- Le condotte di intestazione fittizia possono costituire indici di partecipazione ad associazioni di tipo mafioso quando rientrano nel programma associativo (es. inquinamento economico mediante schermi societari); la loro portata probatoria va valutata nel contesto complessivo.
- Una precedente qualificazione cautelare o l'assenza di una domanda cautelare originaria non impedisce al giudice di riesaminare elementi successivamente acquisiti e di valorizzarli ai fini dell'ipotesi associativa o di concorso esterno.
- La distinzione fra favoreggiamento personale e partecipazione/concorso esterno dipende dalla stabilità dell'inserimento dell'agente nella struttura associativa e dalla persistenza/cessazione del reato presupposto; occorre attenzione nel ricondurre atti intermediari a figure giuridiche diverse.
- Per configurare il concorso esterno è necessario dimostrare un contributo concreto, specifico e volontario idoneo a mantenere o rafforzare le capacità operative del sodalizio, con la consapevolezza di favorirne il programma criminoso.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente perché ritiene che ripetute condotte similari non aggiungano "quid novi" probatorio; una motivazione generica o meramente testuale non è sufficiente e può portare all'annullamento e al rinvio.
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