Cassazione Civile, Ordinanza n. 12465/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento notificata nel 2011 per omesso versamento di ILOR, ritenute alla fonte e accessori relativi a un periodo d'imposta risalente al 1991/1992, per oltre 1,2 milioni di euro. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo maturata la decadenza della pretesa per mancato rispetto dei termini di riscossione. In appello, la CTR ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'agente della riscossione sul rilievo che l'appello era stato notificato a una società già cancellata dal registro delle imprese, reputando rilevante l'estinzione della parte appellata. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 82, 85, 299, 300 e 330 c.p.c. e 2495 c.c., sostenendo che la notifica dell'impugnazione al difensore della società estinta fosse valida in virtù della regola dell'ultrattività del mandato difensivo, poiché l'evento estintivo non era stato dichiarato o notificato nel giudizio di primo grado; ha inoltre richiamato la conoscenza dell'evento acquisita solo in appello. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore di una società che, nelle more, si era estinta. La resistente ha replicato eccependo anche l'inammissibilità del primo motivo per carenza di specificità sulla prova della modalità di notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che i principi sull'ultrattività del mandato difensivo, elaborati in tema di morte o perdita di capacità della parte costituita, si applicano anche alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Ne deriva che, in difetto di dichiarazione o notificazione dell'evento estintivo da parte del difensore, la parte va considerata ancora processualmente esistente e l'impugnazione notificata al procuratore ai sensi dell'art. 330 c.p.c. è ammissibile. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo per denunciare la disciplina della rappresentanza processuale e della difesa tecnica della parte estinta
richiamato nel motivo per la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore
richiamato quale norma sugli eventi interruttivi del processo e sui loro effetti
considerato per la regola di dichiarazione/notificazione dell'evento interruttivo e per la persistenza della rappresentanza del difensore finché l'evento non sia dichiarato o notificato
ritenuto applicabile alla notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte colpita dall'evento estintivo, se non dichiarato o notificato
richiamato in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso
richiamato nel secondo motivo sulla condanna alle spese
richiamato nel secondo motivo sulla distrazione delle spese in favore del difensore
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio tributario di rinvio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- La regola dell'ultrattività del mandato difensivo opera anche quando la parte costituita sia una società cancellata dal registro delle imprese: se l'evento estintivo non è dichiarato o notificato nel processo, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.
- Ai fini dell'impugnazione, la notificazione effettuata presso il procuratore della parte estinta è valida ai sensi dell'art. 330 c.p.c., purché il processo sia rimasto processualmente stabile per mancata dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo.
- L'eventuale conoscenza dell'estinzione acquisita dalla controparte in un momento successivo non incide sulla validità dell'impugnazione già notificata al difensore della parte colpita dall'evento, se la rappresentanza processuale non è stata formalmente interrotta o modificata.
- Le questioni sulle spese di lite e sulla distrazione restano assorbite quando la sentenza di appello viene cassata per errori sulla ritualità dell'impugnazione o sulla legittimazione processuale della parte estinta.
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