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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06740/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2011, aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF e IRAP i movimenti bancari ritenuti non giustificati, pari a euro 47.150,00 per versamenti e euro 24.962,00 per prelevamenti. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto solo in parte l’appello: aveva mantenuto la ripresa sui versamenti ma annullato quella sui prelevamenti, ritenendo che l’attività svolta fosse di lavoro autonomo e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, per i lavoratori autonomi non operasse la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sui prelevamenti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2195 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l’attività come lavoro autonomo anziché come impresa, nonostante la natura dell’attività di servizi di pompe funebri risultasse dalla dichiarazione dei redditi e dall’iscrizione al registro delle imprese. In sostanza, il motivo verteva sulla corretta qualificazione reddituale dell’attività ai fini dell’applicazione della presunzione bancaria sui prelevamenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha ribadito che la presunzione legale di maggior reddito desumibile dai conti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre i prelevamenti conservano valore presuntivo solo per i titolari di reddito d’impresa, non per i lavoratori autonomi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Nel caso concreto, però, la CTR aveva errato nel qualificare l’attività del contribuente come lavoro autonomo: dagli atti risultava che lo stesso aveva indicato l’attività come reddito d’impresa nella dichiarazione e risultava iscritto nel registro delle imprese, elementi coerenti con l’art. 2195 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1, nn. 2 e 7; secondo periodo del n. 2

    La presunzione legale relativa di maggior reddito derivante dai movimenti bancari si estende a tutti i contribuenti quanto ai versamenti; i prelevamenti hanno invece rilievo presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa, non per i lavoratori autonomi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova nel contesto dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato per qualificare come attività d'impresa quella di servizi di pompe funebri, in quanto compatibile con l'iscrizione nel registro delle imprese.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dalla CTR per ricondurre l'attività a lavoro autonomo, ma la Cassazione ne ha ritenuto l'uso inconferente nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha eliminato l'applicabilità della presunzione sui prelevamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte dirette, la presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera nei confronti della generalità dei contribuenti per i versamenti, mentre per i prelevamenti il valore presuntivo è limitato ai soggetti che producono reddito d'impresa.
  • La qualificazione dell'attività svolta dal contribuente è decisiva per stabilire se i prelevamenti bancari possano essere posti a base della ripresa a tassazione; tale qualificazione va effettuata sulla base degli elementi oggettivi emergenti dagli atti, quali dichiarazione fiscale e iscrizione nel registro delle imprese.
  • Quando l'attività del contribuente rientra tra quelle previste dall'art. 2195 c.c. e risulta dichiarata come reddito d'impresa, non è corretto trattarla come lavoro autonomo al solo fine di escludere la presunzione sui prelevamenti bancari.
  • Nel giudizio tributario, la presunzione di maggior reddito derivante dai conti correnti può essere superata dal contribuente, ma l'erronea qualificazione giuridica dell'attività svolta integra violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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