Cassazione Civile, Ordinanza n. 09783/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla distribuzione del ricavato di una vendita forzata di un immobile di proprietà di una società fallita, gravato da ipoteca fondiaria in favore di una banca. Il giudice dell'esecuzione aveva attribuito alla banca la quota capitale di euro 54.127,40; il curatore aveva proposto opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., sostenendo che la banca non potesse conseguire definitivamente la somma perché non si era insinuata al passivo del fallimento. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e attribuito l'intero ricavato al fallimento, ritenendo che, pur potendo il creditore fondiario proseguire l'esecuzione individuale ex art. 41, comma 2, T.U.B., egli non potesse essere assegnatario definitivo della somma senza previa insinuazione al passivo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1273 e 1411 c.c., sostenendo che l'accollo del debito contenuto nell'atto di acquisto dell'immobile non la rendeva creditrice della fallita, ma richiedeva comunque una sua adesione espressa per produrre effetti nei suoi confronti; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 52 legge fall. e 41 T.U.B. in relazione alla revoca del pagamento fondiario per mancata insinuazione al passivo; con il terzo ha lamentato motivazione apparente o incomprensibile. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, deducendo omesso esame di eccezioni sulla necessità di insinuazione e sull'ambito applicativo degli artt. 51 e 52 legge fall. al creditore ipotecario non creditore del fallito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la sentenza nella parte in cui aveva dato rilievo alla mera conoscenza dell'accollo da parte del creditore ipotecario e aveva applicato alla fattispecie il meccanismo del contratto a favore di terzo senza accertare l'adesione della banca. Secondo la Corte, l'accollo del debito da parte dell'acquirente del bene ipotecato, nel vigore della legge fallimentare e nel contesto di un debito fondiario, non produce nei confronti del creditore l'effetto di renderlo automaticamente creditore dell'accollante quando l'operazione comporta anche un onere per il creditore, quale la necessità di insinuarsi al passivo del fallimento del nuovo debitore per poter utilmente trattenere il ricavato. Pertanto l'adesione del creditore è necessaria per rendere opponibile anche questo effetto peggiorativo. Il primo motivo ha assorbito gli altri due motivi del ricorso principale. I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Consente il ricorso per cassazione contro sentenze rese in forma inoppugnabile nei casi previsti dalla legge.
La norma sulle controversie distributive va letta in collegamento con la disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi.
È richiamato come disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi applicabile alla controversia sulla distribuzione della somma ricavata.
La controversia sulle opposizioni agli atti esecutivi è decisa con sentenza inoppugnabile.
L'accollo tipico è qualificato come accollo esterno, idoneo a produrre effetti verso il creditore; l'adesione del creditore serve a rendere irrevocabile la stipulazione e, nella fattispecie, a rendere opponibile anche l'effetto peggiorativo per il creditore.
La disciplina dell'accollo è ricondotta alla logica del contratto a favore di terzo, ma la Corte precisa che il modello non opera automaticamente quando dal contratto derivino anche oneri per il terzo.
Richiamato per evidenziare la deroga del contratto a favore di terzo rispetto alla regola della relatività degli effetti contrattuali.
Escluso l'applicarsi del meccanismo di conclusione per mancato rifiuto, perché nella specie l'accollo non comportava solo vantaggi ma anche oneri per il creditore.
art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
Il creditore fondiario può proseguire e portare a termine l'espropriazione individuale del bene gravato anche in pendenza di fallimento del proprietario.
art. 52 legge fall.
Per il creditore ipotecario del fallito, l'insinuazione e l'ammissione al passivo sono condizioni necessarie per la distribuzione a suo favore del ricavato, nel regime della legge fallimentare.
art. 51 legge fall.
È richiamato insieme all'art. 52 legge fallimentare per il coordinamento tra azioni esecutive individuali e procedura concorsuale.
art. 201, commi 1 e 3, lett. b), d.lgs. 14/2019
È menzionato come nuova disciplina del Codice della crisi, di segno diverso rispetto al regime applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale soccombente/inammissibile.
Massime di principio
- Nel regime della legge fallimentare, il creditore ipotecario o fondiario del fallito che sia anche creditore concorsuale deve insinuarsi al passivo per poter trattenere definitivamente il ricavato della vendita del bene gravato; invece, il titolare di ipoteca che non sia creditore del fallito non è tenuto a insinuarsi al passivo ai soli fini della tutela della garanzia reale.
- L'accollo del debito ex art. 1273 c.c. è, di regola, un accollo esterno idoneo a produrre effetti verso il creditore, ma l'adesione del creditore resta necessaria quando si voglia rendergli opponibile anche un effetto peggiorativo o oneroso, come l'imposizione di un onere processuale o concorsuale non previsto originariamente.
- La mera conoscenza, da parte del creditore, dell'accollo stipulato tra debitore originario e terzo acquirente non equivale ad adesione e non basta a far sorgere nei suoi confronti gli effetti pienamente opponibili del contratto.
- Il contratto a favore di terzo non opera automaticamente quando dalla stipulazione derivino non solo vantaggi ma anche oneri per il terzo; in tali casi occorre una manifestazione di volontà del terzo aderente per superare la relatività degli effetti contrattuali.
- In sede di ricorso per cassazione, i motivi incidentali sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o con la concreta motivazione posta a base della decisione.
- La censura di motivazione diventa assorbita quando il ricorso viene accolto per violazione di legge sul medesimo punto decisivo.
- In caso di accoglimento del ricorso principale e inammissibilità dell'incidentale, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito per la nuova decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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