Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte degli eredi di un socio accomandatario, di una cartella di pagamento emessa nei confronti della società di persone cancellata dal registro delle imprese, a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, per IRAP e IVA relative all'anno 2001, oltre sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto per tardività della notifica della cartella e quindi per decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa. In appello la CTR aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per omessa notifica all'Agenzia delle Entrate, ma la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva escluso tale inammissibilità e aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia e quello incidentale dell'Agente della riscossione, affermando che il contraddittorio era integro e che la questione sulla tardività della notifica della cartella era coperta da giudicato, poiché nel precedente grado si era deciso solo sul difetto di legittimazione passiva con assorbimento degli altri motivi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 384 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR, quale giudice del rinvio, aveva reso una motivazione apparente, omettendo di esaminare le questioni rimaste assorbite nel precedente giudizio di legittimità, in particolare la tempestività della notifica della cartella e la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non espone il ragionamento seguito dal giudice. Nel caso concreto la CTR, nel giudizio di rinvio, si era limitata a confermare il rigetto dell'appello dell'Agenzia senza confrontarsi con i motivi rimasti assorbiti, in particolare con la questione della tempestività della notifica della cartella e della decadenza dell'Amministrazione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua mancanza o apparenza comporta nullità della sentenza per error in procedendo.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e riesaminare le questioni rimaste assorbite nel precedente giudizio di legittimità.
La decisione deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Anche nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio processuale denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se il testo della motivazione è formalmente presente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare le questioni rimaste assorbite nella precedente fase di legittimità; una decisione che si limiti a confermare l'esito precedente senza confrontarsi con tali questioni è viziata da nullità.
- La preclusione da giudicato non può essere affermata in modo assertivo: occorre verificare se la questione sia stata effettivamente decisa o sia rimasta assorbita.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile quando investe un vizio processuale della sentenza che impedisce di comprendere le ragioni della decisione.
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