Cassazione Penale, Sentenza n. 18383/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata ex art.416-bis c.p., deducendo quattro motivi principali: (1) omissione di confronto e di motivazione rispetto a una precedente sentenza favorevole (n.1169/2021) acquisita ex art.238-bis c.p.p., sostenendo che quella pronuncia avrebbe escluso il suo coinvolgimento nell'estorsione; (2) violazione del divieto di ne bis in idem (richiamando anche l'art.4 del VII Protocollo CEDU e art.649 c.p.p.), perché lo stesso fatto sarebbe già stato esaminato con esito assolutorio; (3) vizio nella valutazione del ruolo attribuito all'imputato (intermediario), con mancata verifica se avesse agito per la vittima o per l'organizzazione e mancata considerazione di dichiarazioni difensive e intercettazioni favorevoli; (4) motivazione illogica e contraddittoria sull'aggravante mafiosa e sulle modalità comunicative (presunto riferimento all'organizzazione), nonché mancata considerazione della pressione subita dall'imputato per evitare ritorsioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi congiuntamente: il precedente favorevole acquisito ex art.238-bis c.p.p. non vincola automaticamente il giudice di altro procedimento, che conserva il libero convincimento e deve comunque verificare rilevanza e riscontri esterni; inoltre il divieto di ne bis in idem non impedisce la valutazione di risultanze probatorie emerse in altro processo quando rilevanti per reati diversi. I terzo e quarto motivi, che rielaboravano il fatto e contestavano la valutazione probatoria e l'aggravante mafiosa, sono stati respinti in quanto la vicenda presenta doppia conforme (sentenza di primo e secondo grado coerenti) e le censure non superano il limite della sindacabilità in Cassazione (mancanza di omessa motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'associazione di tipo mafioso; nel caso è rilevata l'aggravante 'di stampo mafioso' con riferimento all'attività estorsiva, anche se l'imputato era stato assolto in altro procedimento dall'accusa di appartenenza. La Corte ha ritenuto che l'estorsione, nella sua dinamica e nell'espressione della pressione psicologica sulla vittima, potesse integrare la rilevanza dell'aggravante anche indipendentemente dalla qualifica di associato.
Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili ai fini della prova. La Corte ha precisato che l'acquisizione non determina automatismi: il giudice conserva il libero convincimento e deve valutare la rilevanza delle risultanze, verificandone l'esistenza di riscontri esterni prima di conferire loro valore probatorio.
Richiamato insieme all'art.192, comma 3, in rapporto alla valutazione della prova derivante da sentenze acquisite; la sua evocazione serve a sottolineare i criteri di utilizzazione di risultanze probatorie non autonome, che richiedono riscontri.
Richiama i criteri di valutazione della prova e la necessità di riscontri per attribuire valore probatorio a elementi non autosufficienti; la Corte ha richiamato l'onere del giudice di motivare la valutazione delle risultanze allegate.
art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge, omessa o contraddittoria motivazione). La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o non fondate: molte censure riguardavano la rielaborazione del fatto, materia non sindacabile in Cassazione se priva dei vizi propri previsti dall'art.606, lett. e).
Richiamato in relazione alla presunta preclusione del nuovo giudizio per effetto di un precedente giudicato. La Corte ha ritenuto che l'art.649 non impedisca la rinnovata valutazione di risultanze probatorie in relazione a reati diversi o a diverse qualificazioni giuridiche del fatto.
art. 4 del VII Protocollo Addizionale alla CEDU
Norma europea sul divieto di doppia incriminazione (ne bis in idem). Invocata dal ricorrente, ma la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il divieto impedisce la riapertura dell'azione per lo stesso fatto-reato già giudicato, senza però precludere l'uso di elementi probatori di altro procedimento per accertare reati diversi.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di attribuzione del ruolo; la Corte ha valutato che le censure sulla qualificazione del ruolo costituiscono una diversa interpretazione dei fatti non idonea a fondare la cassazione in assenza di vizi di motivazione.
art. 7 d.l. 15.2/1991 (e art. 7 d.l. 152/1991 citati)
Richiami normativi relativi ai profili aggravanti e alle modalità di applicazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse logica e coerente nella ricostruzione della pressione esercitata sulla vittima e nell'individuazione dell'aggravante 'mafiosa'.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- L'acquisizione di una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art.238-bis c.p.p. non vincola automaticamente il giudice di un altro procedimento: il giudice mantiene il libero convincimento e deve motivare perché accetta o non accetta le risultanze altrui, verificandone la rilevanza e i riscontri esterni.
- Il principio del ne bis in idem impedisce la riapertura dell'azione penale per lo stesso fatto-reato già definitivamente giudicato, ma non vieta in generale l'utilizzo, in un diverso procedimento per reati diversi o per diversa qualificazione, di risultanze probatorie emerse altrove, purché valutate secondo le regole probatorie e con riscontri.
- La Corte di Cassazione sindaca principalmente vizi di motivazione (omessa, contraddittoria o manifestamente illogica). Le diverse ricostruzioni fattuali o alternative interpretazioni delle prove, quando non accompagnate da questi vizi, non sono idonee a fondare l'annullamento.
- In presenza di 'doppia conforme' (coerenza motivazionale tra primo e secondo grado), la sindacabilità in cassazione è ulteriormente limitata: le decisioni di merito devono essere lette congiuntamente e la critica meramente ricostruttiva trova scarso spazio.
- Per ravvisare l'aggravante 'mafiosa' non è indispensabile che l'autore sia un associato: rileva la natura dell'attività (es. richiesta di 'pizzo') e l'effetto intimidatorio esercitato sulla vittima, valutati nel loro contesto fattuale e motivazionale.
- La mancata trattazione di un motivo di appello in secondo grado non è automaticamente dannosa se quel motivo era ab origine inammissibile o manifestamente infondato: in tal caso l'omessa risposta non incide sulla validità della sentenza.
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