Cassazione Civile, Ordinanza n. 12950/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta nei confronti della Consob per asserita omessa vigilanza sull’operato di una società di fatto/agenti di cambio, da cui la ricorrente assumeva di aver subito un danno. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. In cassazione la parte attrice ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe esaminato la controeccezione relativa all’efficacia interruttiva e/o sospensiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare e del relativo decreto, oltre a dedurre un errore percettivo sulla data di invio della richiesta di pagamento e la mancata contestazione di tale circostanza; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 1335 c.c. e motivazione apparente, sostenendo che, per un atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione, fosse sufficiente la prova della spedizione della raccomandata, anche in difetto dell’avviso di ricevimento; con il terzo ha dedotto che la domanda di insinuazione al passivo avrebbe interrotto la prescrizione con effetti sino alla chiusura della procedura concorsuale. La Consob ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto però assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non ha trascritto o riassunto in modo autosufficiente il contenuto del motivo di appello asseritamente non esaminato, non consentendo il controllo sulla pretesa omessa pronuncia; ha inoltre escluso che il denunciato errore percettivo potesse essere fatto valere in cassazione, essendo eventualmente riconducibile alla revocazione, e ha rilevato la mancata prova della rituale allegazione della circostanza nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato respinto perché, pur essendo in astratto sufficiente la prova della spedizione della raccomandata per presumere la conoscenza dell’atto stragiudiziale, tale presunzione non si estende alla data di ricezione, che resta apprezzamento di merito; inoltre la motivazione della sentenza impugnata non era apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell’effetto interruttivo dell’istanza di insinuazione al passivo non risultava trattata in appello e la ricorrente non aveva dimostrato di averla dedotta nei precedenti gradi. Il ricorso incidentale condizionato della Consob è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia e di vizi processuali deve rispettare l’autosufficienza del ricorso per cassazione, consentendo alla Corte il controllo del contenuto del motivo di appello asseritamente non esaminato.
Invocato per censurare l’omessa pronuncia del giudice di appello su una controeccezione; la Corte richiede però la specifica riproduzione del contenuto della censura di merito.
Richiamato insieme agli altri vizi processuali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e non per errore nella valutazione delle prove.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta esistente e riconducibile al "minimo costituzionale", dunque non apparente.
Richiamato nel contesto dell’interruzione della prescrizione nei rapporti con più obbligati, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità delle doglianze.
Richiamato in relazione alla responsabilità solidale e agli effetti della prescrizione, senza decisione nel merito.
Invocato tra le norme sulla prescrizione, ma senza esame sostanziale per il difetto di autosufficienza del motivo.
Richiamato per l’effetto interruttivo della prescrizione, ma il motivo è stato respinto in rito.
Per gli atti stragiudiziali inviati per raccomandata, la prova della spedizione può fondare la presunzione di conoscenza, ma non della specifica data di ricezione, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Richiamato in tema di costituzione in mora e interruzione della prescrizione.
Richiamato tra le norme sulla prescrizione, ma la Corte non affronta il merito della decorrenza perché le questioni sono inammissibili.
art. 2943, commi 1, 2 e 4, c.c.
Richiamato per gli atti interruttivi della prescrizione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate nei limiti processuali indicati.
art. 2945, primo e secondo comma, c.c.
Richiamato in relazione agli effetti dell’interruzione della prescrizione; la Corte non si pronuncia nel merito sulla tesi dell’efficacia sino alla chiusura della procedura concorsuale.
Richiamato solo per dare atto del deposito di memorie nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di omessa pronuncia richiede il rispetto rigoroso dell’autosufficienza: il ricorrente deve riportare o riassumere il contenuto del motivo di appello non esaminato e indicare specificamente dove esso sia stato proposto, altrimenti la censura è inammissibile.
- L’errore percettivo del giudice di merito nella lettura del dato probatorio non è deducibile come vizio di legittimità, perché il relativo controllo è rimesso, in via tipica, alla revocazione.
- Per gli atti stragiudiziali spediti a mezzo raccomandata e destinati a interrompere la prescrizione, la prova della spedizione consente di presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, ma non prova automaticamente la data di ricezione, che resta accertamento di fatto del giudice di merito.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata consente di ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice, cioè quando supera il minimo costituzionale della motivazione.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non trattate nei precedenti gradi e non rilevabili d’ufficio; grava sul ricorrente l’onere di dimostrare di averle già dedotte nel giudizio di merito.
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