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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni 2002 e 2003, rimaste sospese a seguito degli eventi sismici e vulcanici del 20 ottobre 2002 nella provincia di Catania. Dopo un primo rigetto in primo grado e un primo accoglimento in appello, questa Corte aveva già cassato la precedente sentenza d'appello per difetto di motivazione sul presupposto del beneficio agevolativo, richiedendo di verificare il pagamento di ogni singola rata. Nel giudizio di rinvio la Corte regionale aveva nuovamente accolto l'appello del contribuente, ritenendo provato il pagamento rateale. Le Agenzie hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per aver la Corte di rinvio ripetuto una motivazione generica senza confrontarsi con le contestazioni contabili e con il vincolo decisorio derivante dalla precedente cassazione; 2) violazione di legge per mancato accertamento dell'esatta corresponsione di quanto dovuto per ciascuna rata; 3) violazione di legge e omessa pronuncia per non avere considerato la disciplina unionale sugli aiuti di Stato e, quanto all'IVA, il principio di neutralità fiscale e la giurisprudenza della Corte di giustizia che esclude l'applicabilità di simili agevolazioni al tributo sul valore aggiunto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nuovamente affetta da motivazione apparente la sentenza del giudice di rinvio, che aveva affermato in modo generico il pagamento rateale senza una verifica analitica delle singole rate e senza un adeguato percorso logico-argomentativo. Ha accolto anche il terzo motivo, precisando che il giudice di rinvio non era precluso dal valutare la compatibilità della misura agevolativa con il diritto UE; ha ritenuto che, per l'IVA, l'agevolazione invocata fosse incompatibile con il principio di neutralità fiscale e quindi non applicabile, con conseguente legittimità del recupero dell'imposta, mentre per IRPEF e IRAP occorreva verificare se il contribuente rientrasse nei limiti e nelle condizioni degli aiuti de minimis o comunque nelle ipotesi di compatibilità previste dalla decisione della Commissione europea, con prova a carico del beneficiario. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato per dedurre la violazione di legge in ordine all'accertamento del pagamento dovuto e alla disciplina unionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La precedente cassazione era intervenuta per vizio di motivazione, lasciando al giudice di rinvio ampio potere di rivalutazione dei fatti entro i limiti del capo annullato.

  • art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006

    Costituisce la base normativa dell'agevolazione fiscale invocata dal contribuente per la definizione rateale delle somme dovute a seguito degli eventi calamitosi.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    La Commissione europea ha ritenuto che la misura agevolativa fosse stata attuata in violazione del divieto di esecuzione di aiuti di Stato non notificati o incompatibili.

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    È stata richiamata per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, subordinatamente alla prova del nesso diretto e dell'assenza di sovracompensazione.

  • art. 2909 c.c.

    È stato citato in relazione ai limiti del giudicato nazionale rispetto a precedenti decisioni definitive della Commissione UE in materia di aiuti di Stato.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    Richiamato come parametro per verificare se il beneficio individuale possa rientrare nel regime de minimis.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    Richiamato come parametro per verificare se il beneficio individuale possa rientrare nel regime de minimis.

  • Regolamento (CE) n. 994/98

    Richiamato quale base per altri regimi di aiuti approvati o esentati, entro i limiti indicati dalla decisione della Commissione.

  • Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali, salvi i casi individuali compatibili o de minimis.

  • Sentenza CGUE 15 luglio 2015, causa C-82/14, Agenzia delle Entrate c. Nuova Invincibile srl

    È stata richiamata per affermare che la riduzione dei tributi non è applicabile all'IVA perché contraria al principio di neutralità fiscale.

  • art. 2 della Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final

    Prevede la salvezza per gli aiuti individuali che, al momento della concessione, soddisfino le condizioni dei regolamenti de minimis o di altri regimi approvati.

  • art. 3 della Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final

    Delimita la compatibilità entro l'intensità massima prevista per il tipo di aiuto richiamato.

  • art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002

    Richiamato come antecedente giurisprudenziale per escludere, in materia IVA, la compatibilità di analoghe agevolazioni fiscali con il diritto unionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice conserva i poteri di indagine e valutazione propri del giudice di merito, ma deve eliminare le insufficienze argomentative indicate dalla Corte di cassazione e non può limitarsi a riprodurre la medesima motivazione già censurata.
  • La motivazione è apparente quando si risolve in affermazioni generiche o apodittiche, senza spiegare il percorso logico seguito e senza confrontarsi con le specifiche contestazioni delle parti e con i dati probatori rilevanti.
  • La prova del pagamento di ciascuna rata costituisce presupposto indispensabile per l'accesso a una definizione agevolata rateale: non basta dimostrare in astratto la rateizzazione, occorre provare l'effettiva corresponsione dell'importo dovuto per ogni singola scadenza.
  • Nel contesto degli aiuti di Stato, una misura nazionale agevolativa può essere scrutinata anche nel giudizio di rinvio quando la precedente cassazione non abbia già definito in modo vincolante la questione di compatibilità con il diritto dell'Unione.
  • Per gli aiuti fiscali destinati a imprese colpite da calamità naturali, la compatibilità con il diritto UE richiede, in alternativa, che il beneficio individuale rientri nei limiti de minimis oppure che ricorrano le condizioni di compatibilità previste dalla decisione della Commissione, con prova a carico del soggetto che invoca l'agevolazione.
  • Le agevolazioni che incidono sull'IVA non sono automaticamente estensibili ai tributi armonizzati: devono rispettare il principio di neutralità fiscale e non possono compromettere la riscossione integrale dell'imposta nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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