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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28291/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 18.320,00 oltre interessi in favore della società creditrice. Il destinatario ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c., sostenendo che la notificazione del decreto fosse invalida perché eseguita in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica, pur essendo quest'ultima nota o comunque conoscibile, e perché l'avviso di ricevimento non recherebbe il numero della raccomandata relativa alla comunicazione dell'avvenuto deposito. In appello ha inoltre dedotto che la Corte territoriale avesse motivato in modo apparente sulla residenza effettiva, non considerando alcuni elementi fattuali e una successiva notificazione del precetto nel diverso domicilio anagrafico, nonché l'esistenza di un giudicato del Tribunale di Tempio Pausania che avrebbe accertato la nullità della notifica del decreto e del precetto. Con il quarto motivo ha censurato la condanna alle spese del giudizio di appello, assumendo che la controparte fosse contumace. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi perché tutti riferiti alla regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ritenendoli infondati o inammissibili; ha rigettato anche il quarto motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata, che la notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. fosse regolare sia quanto al luogo sia quanto al compimento delle formalità previste, che l'accertamento della residenza effettiva non fosse censurabile come violazione di legge, che il motivo fondato sul giudicato esterno fosse inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, e che la condanna alle spese fosse corretta poiché la società intimata si era costituita in appello prima dell'interruzione per fallimento. Non è stata pronunciata condanna alle spese in cassazione per mancanza di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ma la relativa impugnazione è stata respinta perché la notificazione è stata ritenuta regolare

  • art. 138 c.p.c.

    evocato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione, senza che la censura sia stata accolta

  • art. 139 c.p.c.

    evocato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione, senza che la censura sia stata accolta

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione con deposito presso il comune, affissione dell'avviso alla porta e spedizione della raccomandata

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria, non già per insufficiente o non condivisibile valutazione delle prove

  • art. 2909 c.c.

    il richiamo al giudicato esterno è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità del motivo, essendo necessaria la riproduzione integrale della sentenza invocata

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese del giudizio di appello è stata confermata perché la controparte era costituita e non contumace, almeno fino all'interruzione del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dichiarati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 132, n. 4, c.p.c. ricorre solo nei casi estremi di mancanza grafica, motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o manifestamente contraddittoria; non consente di rimettere in discussione la sufficienza o la razionalità della motivazione mediante confronto con le prove.
  • Ai fini della notificazione a persona fisica, rileva la residenza o dimora effettiva abituale, mentre le risultanze anagrafiche hanno valore soltanto presuntivo e possono essere superate da prova contraria anche presuntiva.
  • La notificazione ex art. 140 c.p.c. è valida quando risultino compiute tutte le formalità previste: deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo di notificazione, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
  • Quando si deduce in cassazione l'esistenza di un giudicato esterno, il motivo deve essere autosufficiente e specifico, con integrale riproduzione della decisione invocata; il mero richiamo a stralci o a sintesi non basta ed espone a inammissibilità.
  • La censura sulla regolazione delle spese processuali è infondata se la controparte si è effettivamente costituita nel grado di merito, anche se il processo sia poi stato interrotto per eventi sopravvenuti come il fallimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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