Sentenza del 14/10/2015 n. 20684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella emessa per il recupero del credito d’imposta per incremento dell’occupazione previsto dall’art. 7 della L. n. 388/2000. L’avviso di recupero, presupposto della cartella, non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. La società aveva contestato la cartella sostenendo che l’avviso non fosse autonomamente impugnabile e che il credito fosse comunque spettante, poiché il neoassunto, nei 24 mesi precedenti, aveva lavorato come socio lavoratore e non come dipendente. L’Amministrazione ha impugnato in Cassazione la decisione di merito deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere escluso l’autonoma impugnabilità dell’avviso; con il secondo, la violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 7, commi 5, lett. b), e 11, della L. n. 388/2000, in relazione alla rilevanza dell’attività svolta come socio lavoratore. La Corte ha inoltre verificato preliminarmente la tempestività del ricorso per cassazione, depositato per la notifica il 6 aprile 2010, ultimo giorno utile.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell’Amministrazione e accolto il primo motivo: l’avviso di recupero del credito d’imposta è autonomamente impugnabile perché manifesta la pretesa impositiva. Poiché la società non aveva impugnato tale avviso, la pretesa era divenuta definitiva e il successivo ricorso contro la cartella era inammissibile. Il secondo motivo, relativo alla qualificazione dell’attività svolta dal neoassunto come socio lavoratore nei 24 mesi precedenti, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio originario non poteva essere iniziato o proseguito, e ha compensato le spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di recupero del credito d'imposta indebitamente compensato, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, ed è, come tale, impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 anche se emesso anteriormente all'entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
L’avviso di recupero del credito d’imposta è un atto autonomamente impugnabile, in quanto esprime la volontà impositiva dell’Amministrazione; ciò vale anche per gli avvisi emessi prima della legge che lo ha espressamente incluso tra i titoli di riscossione. Se non impugnato, l’atto consolida la pretesa e non è possibile contestarla per la prima volta impugnando la successiva cartella.
Codice di procedura civile, art. 327
La Corte ha applicato il termine lungo per proporre ricorso per cassazione e ha considerato tempestiva la notifica avviata il 6 aprile 2010, ultimo giorno utile, tenuto conto del deposito della sentenza il 16 febbraio 2009 e della natura festiva del 4 e 5 aprile 2010.
La disposizione è stata invocata dall’Amministrazione nel secondo motivo riguardante l’onere della prova, ma la Corte non ne ha esaminato l’applicazione: il motivo è stato dichiarato assorbito dopo l’accoglimento del primo.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, commi 5, lett. b), e 11
Le disposizioni erano richiamate nel secondo motivo, relativo alla rilevanza dell’attività svolta dal neoassunto come socio lavoratore nei 24 mesi precedenti. La Corte non ha deciso tale questione nel merito, dichiarando il motivo assorbito.
Massime di principio
- Quando un avviso di recupero esprime una pretesa impositiva, va verificato se sia autonomamente impugnabile; secondo il principio applicato in questa decisione, lo è ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Se l’avviso autonomamente impugnabile non viene contestato nei termini, la pretesa tributaria si consolida. L’impugnazione della successiva cartella non consente, di regola, di riaprire contestazioni di merito che avrebbero dovuto essere rivolte contro l’avviso presupposto.
- Quando l’impugnazione è inammissibile per la mancata contestazione tempestiva dell’atto presupposto, le questioni sostanziali sul diritto al beneficio o sul calcolo del credito possono restare assorbite e non essere decise.
- Nel valutare la tempestività di un’impugnazione notificata per posta, occorre considerare la data di consegna dell’atto all’ufficio postale e verificare le proroghe connesse alla scadenza in giorni festivi.
Testo integrale
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