Sentenza n. 764/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia, Cod. Pratica PRE/L/N/-OMISSIS-, notificato al ricorrente presso lo studio del legale in data 06/11/2024, con cui è stata rigettata la domanda di emersione presentata da sig, -OMISSIS- ai sensi del D. L. 34/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione, fondato sul parere negativo della Questura e sull'esistenza di un provvedimento di espulsione ostativo ai sensi dell'art. 103, comma 10, lettera a), d.l. 34/2020. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, sostenendo che il provvedimento non indicasse specificamente la tipologia dell'espulsione; che l'espulsione subita nel 2016 dall'area Schengen non fosse stata emessa in Italia né per ragioni di pericolosità sociale; che l'art. 13 TUI rilevasse soltanto per le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato ovvero per quelle prefettizie riferite a soggetti appartenenti alle categorie di cui al d.lgs. 159/2011; che, essendo presente in Italia anteriormente al 1° maggio 2020, non potesse essere considerato destinatario di un'espulsione ostativa alla data di entrata in vigore della disciplina; e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sua integrazione sociale, la situazione lavorativa e l'eventuale rilascio di un permesso per protezione speciale. Il TAR ha disposto istruttoria per acquisire una relazione documentata sulla tipologia dell'espulsione posta a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Dopo l'istruttoria, l'Amministrazione ha prodotto il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Modena, non impugnato dal ricorrente, dal quale risultava che l'espulsione era stata disposta anche perché il ricorrente apparteneva alle categorie di persone pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011, in ragione di condanne e precedenti per furto, ricettazione e stupefacenti. Il giudice ha quindi ritenuto integrata la causa ostativa prevista dall'art. 103, comma 10, d.l. 34/2020, in relazione all'art. 13, comma 2, lettera c), d.lgs. 286/1998. Ha inoltre escluso la fondatezza della ricostruzione del ricorrente circa l'origine non italiana e l'assenza di ragioni di pericolosità sociale dell'espulsione, poiché la documentazione acquisita dimostrava il contrario. Le ulteriori censure sono state ritenute infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, lettera a), d.l. 34/2020
Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 (cioè la procedura di emersione dei rapporti di lavoro) del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni (…)
La presenza di un'espulsione prefettizia adottata nei confronti di una persona appartenente alle categorie di cui agli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011 impedisce l'ammissione alla procedura di emersione.
art. 13, commi 1 e 2, lettera c), d.lgs. 286/1998
L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'espulsione prefettizia fondata sull'appartenenza alle categorie di persone pericolose per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica rientra nella causa ostativa richiamata dall'art. 103, comma 10, d.l. 34/2020.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti siano state sentite in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 103, comma 10, lettera a), d.l. 34/2020, non può essere ammesso alla procedura di emersione il cittadino straniero destinatario di un'espulsione adottata dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), d.lgs. 286/1998, quando l'espulsione sia motivata dall'appartenenza a una delle categorie di persone pericolose indicate dal d.lgs. 159/2011.
- Ai fini dell'applicazione della causa ostativa all'emersione, la tipologia e la motivazione dell'espulsione possono essere accertate dal giudice attraverso la documentazione acquisita in istruttoria, anche quando il provvedimento di diniego amministrativo contenga un riferimento non analitico all'espulsione.
- La prova documentale che l'espulsione sia stata adottata dal prefetto italiano per ragioni di pericolosità sociale esclude la fondatezza della contestazione relativa all'origine estera dell'espulsione o all'assenza di una motivazione riconducibile alla pericolosità sociale.
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