Cassazione Civile, Ordinanza n. 22353/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita di alcuni terreni stipulata nel 1992 tramite un procuratore della società venditrice. In primo grado la società venditrice aveva ottenuto la declaratoria di inefficacia del contratto nei propri confronti, sostenendo che la procura speciale conferita nel 1986 al procuratore fosse stata revocata dal nuovo amministratore con lettera del 25 settembre 1991. La società acquirente ha appellato deducendo che la procura era ancora valida ed efficace al momento della vendita, che la revoca non era stata provata nella sua spedizione e ricezione, e che in ogni caso la revoca non le era opponibile. La corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendo non adeguatamente censurata la decisione di primo grado, sul presupposto che la revoca non fosse stata contestata. In cassazione la società acquirente ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, nel giudizio introdotto prima della riforma del 2009, non operava il nuovo regime della non contestazione e che, comunque, in primo e in secondo grado la revoca della procura era stata specificamente contestata, sia quanto all'esistenza della comunicazione sia quanto alla sua ricezione e opponibilità. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo la nullità della compravendita per falsità di un certificato di destinazione urbanistica, ma tale censura riguardava una questione rimasta assorbita in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale: ha ritenuto erronea la decisione della corte d'appello che aveva reputato non contestata la revoca della procura e ha invece riconosciuto che, dagli atti di merito, la società acquirente aveva effettivamente contestato sia l'esistenza della revoca portata a sua conoscenza sia la sua opponibilità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato è stato rigettato perché diretto contro una statuizione di assorbimento e dunque privo di interesse impugnatorio.
Norme richiamate
richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere probatorio, in relazione all'accertamento della revoca della procura e della sua opponibilità.
la Corte ribadisce che, per i giudizi introdotti prima della riforma del 2009, non opera il nuovo testo sulla non contestazione; un fatto può dirsi pacifico solo se espressamente ammesso o difeso in modo incompatibile con il suo disconoscimento.
invocato unitamente all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove e della non contestazione.
dedotto come vizio di legittimità in relazione all'erronea applicazione delle regole processuali sulla non contestazione e valutazione dei fatti.
richiamato per affermare che la revoca della procura deve essere portata a conoscenza del terzo con mezzi idonei o comunque conosciuta da questi al momento del contratto, altrimenti non è opponibile.
richiamati nel titolo della domanda originaria, concernente gli effetti dell'operato del falsus procurator e la possibile ratifica.
la Corte ricorda che, nel testo previgente, l'appello deve contenere una parte argomentativa idonea a incrinare la motivazione della sentenza impugnata, ma se si censura l'erronea valutazione del materiale probatorio è sufficiente indicare i punti da riesaminare.
richiamato nel ricorso incidentale per la dedotta nullità della compravendita in ragione di un certificato di destinazione urbanistica asseritamente falso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel processo instaurato prima della riforma dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009, la non contestazione non opera secondo il modello attuale: un fatto può ritenersi pacifico solo se espressamente ammesso oppure se la parte assume difese logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.
- La censura in appello della valutazione del materiale probatorio compiuta dal primo giudice è ammissibile quando l'appellante indichi i punti della decisione da sottoporre a nuovo esame, senza necessità di una critica analitica di tutte le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La revoca della procura, per essere opponibile al terzo, deve essere comunicata con mezzi idonei o comunque conosciuta dal terzo al momento della conclusione del contratto; in difetto, non può essere opposta al contraente in buona fede.
- Ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di revoca della rappresentanza, il giudice deve accertare non solo l'esistenza dell'atto di revoca, ma anche la sua effettiva portata a conoscenza del soggetto che ha contrattato.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato contro questioni rimaste assorbite in appello, perché manca una statuizione sfavorevole immediatamente impugnabile.
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