Cassazione Civile, Ordinanza n. 16760/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in tema di deducibilità di quote di ammortamento. Con un unico motivo ha denunciato, da un lato, motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e, dall'altro, violazione dell'art. 110 del d.P.R. n. 917/1986 ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. Sosteneva in sostanza che la CTR non avesse adeguatamente motivato la propria decisione e avesse errato nell'applicazione della disciplina fiscale richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi posti a fondamento del convincimento o li esponga senza una disamina logico-giuridica idonea a consentire il controllo, mentre nel caso concreto la CTR aveva esaminato analiticamente i motivi di gravame e fornito risposta articolata alle singole censure. La doglianza si risolveva quindi in una richiesta di riesame del merito, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente di censurare in cassazione, rispettivamente, il vizio di motivazione apparente e la violazione di legge, ma non di ottenere un nuovo esame del merito.
È stata invocata dalla ricorrente come norma asseritamente violata in materia di deducibilità fiscale; la Corte non ha ravvisato l'errore dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, legittima l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza di merito non consenta in concreto il controllo sulla coerenza logico-giuridica del ragionamento decisorio, perché mancante dell'indicazione degli elementi essenziali o priva di una disamina comprensibile.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla motivazione o sulla violazione di legge in una richiesta di riesame del merito, poiché la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata affronta in modo analitico i motivi di appello e risponde alle singole censure, non è configurabile il vizio di motivazione apparente solo perché la parte non condivida l'esito della valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16668/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16669/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16686/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2022 del 24/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →