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Sentenza

Sentenza n. 922/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n. 432 del 28 settembre 2015, di demolizione opere edilizie.

Giustizia amministrativa201500756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive consistenti nell'accorpamento di due fabbricati, nella realizzazione di un piano interrato, nell'aumento di volumetria e nel mutamento da deposito e cantina a civile abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 380/2001. In primo luogo hanno dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il notevole tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e la loro buona fede avrebbero generato un affidamento sulla tolleranza degli abusi, imponendo al Comune una motivazione specifica sull'interesse pubblico alla demolizione. In secondo luogo hanno lamentato la violazione dell'art. 33, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008, deducendo l'erroneo richiamo al comma 2 dell'art. 33, relativo alla sanzione pecuniaria, a fronte dell'ingiunzione demolitoria prevista dal comma 1; hanno inoltre sostenuto che la demolizione del piano interrato avrebbe potuto compromettere la stabilità delle porzioni legittime dell'immobile, rendendo applicabile la fiscalizzazione dell'abuso. In terzo luogo hanno contestato la rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d'uso, affermando che il passaggio da deposito e cantina a civile abitazione sarebbe rimasto all'interno della categoria funzionale residenziale ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo manifestamente infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, fondato sull'accertamento dell'abuso, e non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto alla repressione, essendo sufficiente la descrizione delle opere e l'indicazione della loro abusività. Il decorso del tempo non rende illegittimo l'esercizio tardivo del potere repressivo e la buona fede dell'attuale proprietario non impedisce l'adozione dell'ordine, poiché l'illecito edilizio ha natura permanente e la sanzione ripristinatoria può essere rivolta anche al proprietario non autore materiale dell'abuso. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta l'ingiunzione di demolizione ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dal comma 2 presuppone un motivato accertamento dell'ufficio tecnico circa l'impossibilità di procedere al ripristino senza pregiudizio per la parte legittima dell'edificio; tale questione appartiene alla fase esecutiva dell'ordine e non incide sulla sua validità. Quanto al terzo motivo, il mutamento da deposito e cantina a civile abitazione è stato ritenuto urbanisticamente rilevante, perché comporta il passaggio tra destinazioni funzionalmente autonome e determina un aggravio del carico urbanistico. Esso richiede pertanto un permesso di costruire; l'art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 non rende irrilevante la trasformazione di locali accessori o di deposito in abitazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso spese generali e oneri riflessi.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere abusive e l'indicazione delle violazioni accertate; non è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto alla demolizione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai dedotti vizi di illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria; le censure sono state respinte.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti abusivamente sono soggetti, in via ordinaria, alla rimessione in pristino mediante demolizione.

  • art. 33, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale

    La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione è possibile quando il ripristino non sia concretamente eseguibile senza pregiudicare la stabilità della parte legittima; la relativa verifica si colloca nella fase esecutiva dell'ordine demolitorio.

  • art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il proprietario e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine demolitorio; la buona fede del proprietario non esclude l'applicazione della sanzione ripristinatoria.

  • art. 23-ter d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il mutamento d'uso è urbanisticamente rilevante quando comporta il passaggio tra categorie funzionali diverse; la disposizione non rende irrilevante la trasformazione di deposito o cantina in abitazione.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il mutamento da deposito o cantina a destinazione abitativa, incidendo sul carico urbanistico, è subordinato al permesso di costruire.

  • art. 16, commi 1 e 3, l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina regionale delle sanzioni edilizie e dei mutamenti di destinazione d'uso; le relative censure sono state respinte.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e doveroso: è sufficiente che descriva le opere e individui le violazioni edilizie, senza una motivazione ulteriore sul concreto interesse pubblico alla repressione, già incorporato nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistica.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non determina di per sé l'illegittimità dell'ordine di demolizione né impedisce l'esercizio tardivo del potere repressivo edilizio.
  • L'ordine di demolizione può essere adottato nei confronti dell'attuale proprietario anche se non è l'autore materiale dell'abuso; la buona fede nell'acquisto e l'affidamento sulla tolleranza dell'amministrazione non escludono la sanzione ripristinatoria relativa a un illecito edilizio permanente.
  • La fiscalizzazione dell'abuso, subordinata a un motivato accertamento tecnico sull'impossibilità del ripristino senza pregiudizio per la parte legittima, costituisce una questione della fase esecutiva e non vizia l'ordine di demolizione adottato ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001.
  • Il mutamento da deposito o cantina a civile abitazione è urbanisticamente rilevante perché incide sul carico urbanistico e modifica la destinazione funzionale dell'immobile; esso richiede il permesso di costruire, anche se entrambe le utilizzazioni sono astrattamente riconducibili all'ambito residenziale in senso lato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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